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Invio telematico corrispettivi: le Entrate chiariscono

Chiarimenti sulla memorizzazione elettronica e la trasmisisone telematica dei corrispettivi giornalieri per coloro che hanno più punti cassa sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 13 del 20.03.2019 istanza di conuslenza giuridica. In generale, dal 1° gennaio 2019, i soggetti  che effettuano cessioni di beni in locali aperti al pubblico devono certificarle:
a) tramite fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio;
b)mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale;
c) tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. In riferimento al 2019, questa forma di certificazione è attuabile su base:

  • volontaria, previo esercizio della relativa opzione entro il 31 dicembre 2018;
  • obbligatoria, dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro e, poi, dal 1° gennaio 2020, per tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA;
  • obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici».

Nelle specifiche tecniche approvate per la trasmissione dei corrispettivi, è previsto che gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi del processo di controllo. Il processo di controllo interno deve essere dichiarato conforme alle prescrizioni sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili sia con riferimento ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La conformità dei processi amministrativi e contabili deve essere effettuata da una Società di Revisione; per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a Società di Revisione che agli Enti (Istituti Universitari e CNR) abilitati a rilasciare le certificazioni. Le predette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni.
Qualora i punti vendita dell’esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server
RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la
verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche.
A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità.

Il testo della risposta continua chiarendo che la certificazione dei vari processi deve essere preventiva o, al più contestuale alla loro entrata in funzione. In caso contrario si ammetterebbe l’utilizzo di sistemi non conformi alle disposizioni vigenti. 

Questa è la regola generale ma i soggetti che al 31 dicembre 2018, hanno applicato l’articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004 dovevano inviare i dati dei corrispettivi di dicembre 2018 entro il 15 gennaio 2019 ed eventualmente sostituirli entro febbraio 2019, facendo coesistere due diversi meccanismi. Elemento che potrebbe aver creato oggettive difficoltà nelle modifiche dei sistemi, nella loro tempestiva predisposizione e conseguenti ritardi nell’iter di certificazione. Va comunque notato che la fase di sovrapposizione tra le diverse modalità di memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi è venuta meno da marzo 2019; dall’altro, che il legislatore ha fissato ulteriori stringenti vincoli per i mesi successivi.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 21/03/2019


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