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Contributi europei fuori dall'IVA

Se i contributi pubblici europei possono essere qualificati come movimentazione di denaro sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972. Per quanto riguarda, invece, la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati per svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal bando, questa è detraibile in quanto afferente operazioni attive imponibili. A fornire queste indicazioni è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta interpello n. 80 del 22 marzo 2019 e allegata a questo articolo.

In particolare, l'interpello partiva dai quesiti posti dalla società Alfa, consorzio agricolo costituito in forma cooperativa senza fini di lucro che si è candidato per un bando regionale finalizzato a concedere contributi europei. Il consorzio ha chiesto qual'è il trattamento IVA:

  • del contributo, cioè se rientra o meno nel campo di applicazione dell'IVA
  • dell'imposta sostenuta per gli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i fondi comunitari. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto attiene il trattamento, ai fini IVA, dei contributi versati da enti pubblici è intervenuta la circolare n. 34/E del 2013. Nel caso in esame, condividendo la tesi dell'istante, le Entrate hanno precisato che i contributi in questione possono essere qualificati come movimentazione di denaro, con la conseguente esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’IVA.

Per quanto riguarda la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i predetti contributi si richiama il principio contenuto nella circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015 secondo cui “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto a detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972”. Il citato articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che “è detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operaazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebita a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa”.

Pertanto ai fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi occorre che

  1. i predetti acquisti siano inerenti all’attività economica esercitata e
  2. tale condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 26/03/2019


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