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Rimborso accise gasolio 1° trimestre 2019: domande entro il 30.04

Pubblicata la consueta nota dell'Agenzia delle Dogane in merito al beneficio sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2019.

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2019) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2019.

La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, il beneficio  spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:

  1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) l’attività di trasporto persone svolta da:

  1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
  2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
  3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale ;
  4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.

c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti beneficiari presentano l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il termine del 30 aprile 2019. Si ricorda che per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.

Quanto alla documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare i consumi stessi mediante le relative fatture di acquisto con l’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/04/2019


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