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Bonus pubblicitĂ  2017 2018: elenco dei beneficiari e modalitĂ 

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi a fruire del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali per gli anni 2017 e 2018. L’elenco è stato comunicato dall’Agenzia delle Entrate e attenzione va prestata al fatto che a fianco degli estremi (codice fiscale, che può essere utilizzato per la ricerca) di ognuno dei richiedenti ammessi al beneficio è indicato un solo importo, anche quando sia stata  presentata richiesta per entrambi gli anni 2017 e 2018: in questo caso, l’importo indicato costituisce la somma delle due annualità.

Altra cosa a cui prestare attenzione è costituita dal fatto che la legge di bilancio per l’anno 2019  ha previsto che il bonus pubblicità sia concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli aiuti de minimis disciplinati dai Regolamenti UE n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (settore agricolo) e n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura); i citati Regolamenti stabiliscono diversi massimali a seconda del settore industriale/commerciale  di appartenenza del soggetto che fruisce dell’aiuto:

  • per la generalità delle imprese il massimale è pari ad Euro 200.000,00;
  • per il settore dell’autotrasporto il  massimale è pari ad Euro 100.000,00;
  • per il settore agricolo il massimale è pari ad Euro 15.000,00;
  • per il settore della pesca e dell’acquacoltura il massimale è pari ad Euro 30.000,00.

Tali massimali comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Nell’elenco fornito dall’Agenzia delle Entrate, tutti gli importi superiori al massimale generale, pari ad Euro 200.000,00, sono stati automaticamente parificati a tale importo; pertanto:

  • i soggetti che non operano nei settori specifici per i quali è stabilito un massimale inferiore, non devono preventivamente correggere il massimale indicato, per poter procedere alla verifica del limite individuale di cui al paragrafo successivo;
  • i soggetti che operano negli specifici settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca ed acquacoltura hanno invece l’obbligo di tenere conto dello specifico massimale stabilito per il proprio settore di attività, nel caso in cui l’importo ad essi attribuito nell’elenco risulti superiore, per poter poi procedere alla ulteriore verifica del limite individuale di cui al paragrafo successivo.

Dopo aver verificato il proprio massimale ognuno dei soggetti ammessi al credito ha infine l’obbligo di verificare se abbia già ottenuto altri aiuti nell’esercizio in corso, o se ne abbia ottenuti nei due esercizi precedenti. Pertanto, nell’ipotesi di concorrenza di più aiuti in favore di un soggetto, gli aiuti già in precedenza ottenuti vanno sottratti dal massimale de minimis di appartenenza per settore di attività per ottenere il proprio “massimale individuale”, nell’ambito del quale andrà verificata la capienza dell’importo indicato nell’elenco.

Se l’importo indicato nell’elenco risultasse

  • inferiore al “massimale individuale”, l’importo stesso potrà essere portato interamente in compensazione.
  • superiore al “massimale individuale”, il credito fruibile in compensazione non potrà superare il massimale medesimo.


Il credito d’imposta può essere fruito mediante compensazione  utilizzando il codice tributo “6900” nel modello F24 da presentare solo in via telematica a partire dal  quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria dell’11 aprile 2019 e del relativo elenco allegato sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it.

Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad Euro 150.000,00 il credito d’imposta può essere fruito con le stesse modalità di cui sopra, ma soltanto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria.


Fonte: Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria
News del: 15/04/2019


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