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Bonus Cinema: altri chiarimenti pubblicati dal MIBAC

Sul credito di imposta a favore del settore cinematografico, la direzione generale Cinema del Mibac ha fornito ulteriori chiarimenti, lo ha reso noto con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. In particolare, le precisazioni riguardano la ristrutturazione o attivazione delle sale di proiezione e l’esecuzione di opere straniere in Italia. 

Per una più semplice comprensione delle novità introdotte, le integrazioni e le variazioni rispetto alla versione precedente del Vademecum del Ministero per i beni e le attività culturali (che qui alleghiamo) sono evidenziate in colore arancio, e consistono in chiarimenti:

  • sugli adempimenti da espletare nel caso di trasferimento della gestione di una sala da un soggetto ad un altro (integrazione del paragrafo 12 – punto 12.2):
    Nel caso in cui la gestione di una sala in relazione alla quale è stato richiesto o assegnato un beneficio o un riconoscimento si trasferisca da un soggetto a un altro e nel caso di fusioni tra più soggetti gestori di sale è necessario inviarne comunicazione tempestiva all’Amministrazione secondo le modalità descritte nel documento “Procedure” reperibile alla pagina: http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/.
     
  • sulla tipologia di domanda da attivare in caso di lavori che riguardino sia interventi strutturali (realizzazione di nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazione di sale esistenti) sia interventi adeguamento strutturale e tecnologico, (integrazione del paragrafo 14 – punto 14.7):
    In caso di lavori che riguardino entrambe le tipologie di intervento di cui all’art. 10, comma 1, lettere a) e b) del DM “Altri tax credit” è possibile creare una sola domanda di credito di imposta. Tale domanda deve essere attivata selezionando nella piattaforma DGCOL l’opzione TCS – realizzazione, ripristino e aumento schermi.
     
  • sul tipo di documentazione che bisogna presentare nella richiesta definitiva, in caso di sostenimento di costi per lavori edili (integrazione al paragrafo 14 – punto 14.8):
    Nel caso in cui si sostenessero costi per lavori edili, tali devono essere adeguatamente rappresentati nel Piano dei Costi. In sede di presentazione della richiesta definitiva è necessario presentare:
    • il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto con le modalità descritte in piattaforma (link “Hai bisogno di aiuto?” nella scheda Allegati), solo nel caso in cui per i lavori edili realizzati sia prevista secondo la normativa vigente l’apertura di SCIA o DIA;
    • le certificazioni rilasciate dai tecnici esecutori dei lavori, nel caso in cui siano stati fatti lavori che prevedano, secondo la normativa vigente, il rilascio di una certificazione (es: rifacimento dell’impianto elettrico);
      OPPURE, IN ALTERNATIVA:
    • un’autodichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente che attesti che i lavori edili realizzati NON prevedono, secondo la normativa vigente, l’apertura di SCIA o DIA, o il rilascio di certificazioni tecniche.
      Nel caso in cui nel Piano dei Costi non siano inseriti costi per lavori edili, non è necessario presentare alcun documento.
  • su quali allegati devono essere firmati digitalmente (integrazione del paragrafo 14 – punto 14.9):
    Tutte le autodichiarazioni rese dal soggetto richiedente devono essere firmate DIGITALMENTE, mentre le certificazioni rese da soggetti terzi possono essere firmate non digitalmente, con l’unica eccezione della certificazione sull’effettività delle spese sostenute, che deve essere presentata con FIRMA DIGITALE da parte dei soggetti indicati all’art. 12, comma 2, lettera b) del DM “Altri tax credit” in sede di richiesta definitiva.

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 23/04/2019


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