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Servizi ipotecari: ecco i codici tributo per F24 Elide

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 100 del 10 dicembre 2019 ha chiarito che la compilaizone del modello F24 ELIDE e F24 EP per i codici tributo  di seguito elencati inerenti i servizi ipotecari, subiranno una leggera modifica dal 1° gennaio 2020.

  • “T91T” denominato “Imposta di bollo dovuta in relazione alle operazioni effettuate presso gli sportelli degli Uffici Provinciali - Territorio”;
  • “T92T” denominato “Imposta ipotecaria dovuta per la presentazione delle formalità ipotecarie presso i reparti di pubblicità immobiliare e relativi interessi”;
  • “T93T” denominato “Tasse ipotecarie dovute per la presentazione delle formalitàipotecarie, nonché per la richiesta di certificazioni e copie di atti e relativi interessi”;
  • “T94T” denominato “Sanzioni per ravvedimento operoso correlate alla ritardata presentazione delle formalità nei registri immobiliari”.

In particolare a decorrere dal 1° gennaio 2020, i modelli F24 ELIDE ed F24 EP dovranno essere compilati come segue:

  • per la presentazione delle formalità ipotecarie allo sportello, relativamente ai codici tributo “T92T” e “T93T”, sono indicati:
    • nel campo “elementi identificativi/estremi identificativi”, l’identificativo numerico del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio, n.ro repertorio, n.ro registro cronologico, n.ro protocollo, etc…);
    • nel campo “anno di riferimento/riferimento B”, l’anno di formazione del titolo relativo alla formalità per la quale viene effettuato il pagamento (ad esempio, anno di stipula, anno della deliberazione, anno dell’emanazione, etc…), nel formato “AAAA”.
  • per le richieste di certificazioni ipotecarie e di copie di atti, relativamente al codice tributo “T93T”, sono indicati:
    • nel campo “elementi identificativi/estremi identificativi”, il numero di protocollo della richiesta;
    • nel campo “anno di riferimento/riferimento B”, l’anno della richiesta, nel formato “AAAA”.

La Risoluzione è allegata a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 11/12/2019


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