Ultime notizie
Archivio per Anno
Regime forfettario 2019 e diritti d’autore: niente ritenuta sui compensi

I compensi per diritti d'autore, connessi all'attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario, concorrono all'eventuale raggiungimento della soglia dei 65.000 euro per poter fruire del regime forfetario, ferme restando le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR. Di conseguenza non si applica la ritenuta d’acconto ai fini Irpef sui compensi relativi a cessione dei diritti d’autore, esclusivamente per le attività che sono effettivamente connesse a quelle da lavoro autonomo.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 12 dicembre 2019 n. 517, che qui alleghiamo.

In merito ai proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito che:

  1. tali proventi, se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, concorreranno alla verifica del limite dei 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo;
  2. qualora il contribuente consegua proventi della predetta categoria, anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54 del TUIR, in particolare viene previsto che tale reddito sia ridotto del 25% a titolo di determinazione forfetaria delle spese, ovvero del 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni.

Per i contribuenti che applicano il regime forfetario in esame la cessione del diritto d'autore durante la permanenza nel regime soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all'imposta sostitutiva prevista dai commi 64 o 65 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Di conseguenza, ogni qualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, i proventi:

  • dovranno concorrere alla verifica del limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario
  • e saranno assoggettati all'imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall'articolo 54, comma 8, delTUIR.

In altri termini, i proventi a titolo di diritti d'autore, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal soggetto, saranno ridotti del 25% (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell'articolo 54 del TUIR, e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario di cui all'allegato 4 della legge n. 190 del 2014, al fine di applicare all'ammontare complessivo l'imposta sostitutiva di cui ai commi 64 o 65 dell'articolo 1 dalla legge n. 190 del 2014.

Di conseguenza il sostituto d'imposta non dovrà effettuare alcuna ritenuta d'acconto sui compensi, per diritti d'autore effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo, corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfetario. A tal fine, il sostituto d'imposta ha l'onere di acquisire dal professionista una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che i compensi percepiti per diritti d'autore sono correlati all'attività autonoma esercitata in regime c.d. forfetario.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 16/12/2019


«« Torna Indietro