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Decreto rilancio: Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

Attenzione: L'istanza per la richiesta del Contributo a fondo perduto potrà essere trasmessa a partire dal 15 giugno 2020 e non oltre il 13 agosto 2020. In merito alle modalità di invio leggi l'articolo "Contributo a fondo perduto: pronto il modello e dal 15 giugno al via le domande".

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, l'art. 25 del Decreto rilancio (DL del 19.05.2020 n. 34), pubblicato in GU del 19.05.2020 Serie generale - n. 128, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività:

  • d’impresa
  • di lavoro autonomo
  • di reddito agrario,

titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Sono esclusi:

  • i soggetti che hanno cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza,
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74,
  • gli Intermediari finanziari e società di partecipazione (di cui all’articolo 162-bis del Tuir),
  • e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori dello spettacolo).,
  • lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

I requisiti per usufruirne

I soggetti ammessi al contributo, per poterne usufruire devono verificare le seguenti condizioni:

  • ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019
  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).

Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

L’ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un'apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti (approvata con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.06.2020).

Esempio di calcolo del contributo

Come indicato nel decreto, per determinare l'importo del contributo concedibile, occorre applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli di aprile 2019

Prendiamo ad esempio un'azienda:

  • con ricavi del 2019 pari a 1.600.000 euro
  • con un fatturato nel mese di aprile 2019 pari a 600.000 euro
  • e un fatturato di aprile 2020 pari a 250.000 euro

Sulla base di questi dati, avrà diritto ad un contributo pari al 10% della differenza tra il fatturato di aprile del 2019 e quello di aprile del 2020, ovvero il contributo erogabile sarà pari a: 10% * (600.000 - 250.000) = 35.000 euro

Leggi anche l'articolo sul blog Contributo a Fondo perduto


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 19/05/2020


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