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Superbonus 110: visto di conformità e asseverazione dei professionisti

Le modifiche introdotte in sede Referente al testo originario dell'art. 119 del decreto Rilancio comportano novità per le agevolazioni previste per gli interventi di risparmio energetico (cd. Ecobonus) e quelli di consolidamento antisimico (cd. Sismabonus). Viene comunque confermato l'impianto originario delle norme. In particolare, la detrazione si applica nella misura del 110 per cento, in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 relative ad una serie di interventi.

E’ prevista la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.  

Risulta però fondamentale ottenere dai professionisti e dai tecnici preposti:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • l’asseverazione relativa al rispetto dei requisiti previsti per godere dell’agevolazione e la corrispondente congruità delle spese sostenute.

Con riferimento al visto di conformità dei dati, si tratta di una dichiarazione del professionista di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione nonché della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.

Si può richiedere il visto ai professionisti iscritti negli albi, nonché ai responsabili dei centri di assistenza fiscale.

La comunicazione dei dati deve poi avvenire telematicamente anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità. Si attende il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definisca le modalità per effettuare la trasmissione dei dati.

Per quanto riguarda l’asseverazione relativa al rispetto dei requisiti tecnici (sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione dello stesso) previsti per godere dell’agevolazione si fa presente che:

  • per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti (anche mediante il rilascio dell'attestato di prestazione energetica) e la congruità delle spese sostenute.

Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all'ENEA (in questo caso si attende il  decreto del Ministro dello sviluppo economico che stabilisca le modalità di trasmissione dell'asseverazione e le relative modalità attuative).

  •  per gli interventi antisismici, l'efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico (e la congruità delle spese sostenute) è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

Come previsto dalla norma, l’asseverazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi.

E’ stato inoltre precisato che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico. In attesa dell’emanazione del decreto sui prezzi congrui, si dovrà fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in assenza di questi listini, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

I professionisti devono prestare attenzione e quanto dichiarano, anche considerando che, in caso di attestazione o asseverazione infedele resa, è prevista la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato e la perdita del beneficio. L’organo addetto al controllo è il Ministero dello sviluppo economico.

Diventa quindi obbligatoria, per i professionisti responsabili, la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Da ultimo si ricorda che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché quelle relative al visto di conformità, sono detraibili nell'ambito del Superbonus.


Fonte:
News del: 08/07/2020


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