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Rivalutazione beni d’impresa 2020: le regole contabili OIC

L’articolo 110 del DL 104/2020, più comunemente chiamato Decreto Agosto, ha introdotto per le imprese una nuova interessante rivalutazione di beni (materiali e immateriali) e partecipazioni, con possibilità di riconoscimento fiscale facoltativo, sostenendo un costo agevolato (una imposta sostitutiva di modico importo percentuale).

Il 3 novembre 2020 la Fondazione OIC ha pubblicato una bozza di documento interpretativo chiamato “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”, in cui si forniscono (ancora non in modo definitivo), a coloro che si occupano di redigere il bilancio d’esercizio, molte utili indicazioni sulla corretta contabilizzazione della nuova rivalutazione.

Per quanto riguarda nello specifico la rilevazione contabile dell’operazione di rivalutazione, la società che sia avvale di questa opportunità rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’Attivo dello Stato patrimoniale, iscrivendo come contropartita una equivalente posta di Patrimonio netto, chiamato saldo attivo di rivalutazione, il quale potrà essere imputato al capitale o accantonato in una riserva speciale.

Il limite massimo alla valutazione (o alla rivalutazione) di un bene o di una partecipazione è da individuare nel suo valore d’uso oppure nel suo valore di mercato.

Nello specifico dei beni materiali ed immateriali, il documento precisa che la rivalutazione non modifica la vita utile residua del bene, la quale potrà essere anche aggiornata, secondo le normali regole in tema di correzione di stima.

Ancora per la stessa tipologia di immobilizzazioni, viene precisato che contabilmente l’operazione potrà essere eseguita utilizzando tre diverse modalità, tutte egualmente valide (anche se con risvolti fiscali diversi):

  • rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento;
  • rivalutazione del solo costo storico;
  • riduzione del fondo di ammortamento.

In caso di rivalutazione senza riconoscimento fiscale, l’operazione crea una divergenza tra valori civili (rivalutati) e valori fiscali (al costo storico): di conseguenza, precisa il documento, “alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, IRES e IRAP, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel Patrimonio netto”.

Il prosieguo del punto in questione, sul documento, richiama direttamente il Principio contabile OIC 25 con una precisazione spigolosa: “negli esercizi successivi, le imposte differite, sono riversate a Conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore (attraverso ammortamento, cessione dell’immobile, successiva riduzione per perdita di valore)”. I maggiori valori rilevati, in conseguenza della rivalutazione, resteranno bloccati fino al momento del realizzo del maggior valore, quando saranno riversati a Conto economico per essere spesati: in sede di dichiarazione (dei Redditi e dell’IRAP) si rileverà una variazione in aumento. Con l’espressione realizzo del maggior valore si intende la plusvalenza da cessione, l’ammortamento o una perdita durevole di valore.

Infine, per il caso in cui la società, dopo aver operato la rivalutazione, avrà optato per il suo riconoscimento fiscale, l’imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio, precisa il documento interpretativo, “è portata a riduzione della voce di Patrimonio netto cui sono state imputate le rivalutazioni eseguite”.

Nel bilancio d’esercizio in cui è effettuata la rivalutazione, non creandosi divergenza tra valori civili e valori fiscali, ed essendo effettuata l’operazione dopo la rilevazione degli ammortamenti, la società non iscriverà imposte differite in bilancio.

Per contro, continua il documento interpretativo in bozza, nei bilanci successivi “allorché si generano differenze temporanee” la società rileverà la fiscalità differita secondo le regole ordinarie; è necessario precisare che la puntualizzazione sul tema deve essere considerata una ipotesi di eventualità, in quando, nel caso in questione, i valori civili e fiscali risulteranno allineati, motivo per cui nella generalità dei casi non sarà necessario rilevare la fiscalità differita.


Fonte: Fondazione OIC
News del: 13/11/2020


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