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110% anche per gli immobili senza APE: ma attenzione alle condizioni

Una delle condizioni base per accedere al superbonus del 110%, a seguito degli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 119, DL 34/2020 è quello di dimostrare il doppio salto di classe energetica attraverso la presentazione dell’APE iniziale e successivamente attraverso la presentazione dell’APE finale (APE: attestato di prestazione energetica). 

Con una drastica virata, rispetto a quella iniziale prevista per l’accesso alla maxi detrazione, la legge di bilancio per il 2021 ha introdotto nell’art. 119 il comma 1.quater. 

Secondo tale nuova norma "sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui …(all’art. 119) anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri perimetrali, o di entrambi, purché' al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A".

La situazione generale

Nella normalità dei casi, cioè per immobili che non presentano particolari difficoltà, i proprietari o comunque gli aventi diritto possono accedere alle maggiori detrazioni previste dal superbonus effettuando uno o più interventi trainanti e accostando ad essi eventualmente uno o più interventi trainati. 

Stiamo parlando del superbonus finalizzato alla riqualificazione energetica degli immobili: il super-ecobonus. 

In luogo della ordinaria detrazione del 65% si accede a quella massima del 110%. Fermi rimanendo gli altri requisiti di accesso (requisiti soggettivi dei committenti ed oggettivi dell’immobile, che deve essere funzionalmente indipendente e con accesso autonomo secondo quanto disposto dal nuovo comma 1bis introdotto nell’art. 119 dalla legge di bilancio 2021) gli interventi che danno diritto al 110% sono: 

  • trainanti, interventi sempre obbligatori che riguardano:
    • l’installazione di un cappotto termico che riguardi almeno il 25% della superficie disperdente lorda 
    • la sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle parti comuni degli edifici (condomini) 
    • la sostituzione dell’impianto di climatizzazione nelle singole unità immobiliari 
  • trainati, interventi che possono essere o non essere obbligatori.
    • sono obbligatori se permettono unitamente al trainante di raggiungere il doppio salto di classe energetica 
    • non sono obbligatori ma se effettuati congiuntamente ai trainanti godono anch’essi del 110%. 

Gli interventi trainati sono inerenti, in linea di massima

  • a tutti gli interventi previsti dall’art. 14, DL 63/201
  • all’installazione di impianti fotovoltaici 
  • all’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli.

Il doppio salto di classe 

Il doppio salto di classe energetica non prevede, nella maggior parte dei casi il salto in una specifica classe stabilita dalla norma.

Per intenderci, le classi energetiche degli immobili vanno dalla G (classe energetica più bassa) alla A (classe energetica più alta). A sua volta la classe A si suddivide in sotto livelli da A1 ad A4 (i quali costituiscono ulteriori classi energetiche, da A1, la più bassa ad A4, il top. 

Rispetto a quanto detto poco sopra, fermi rimanendo i giusti interventi e gli altri requisiti necessari, un immobile può godere del 110% per un doppio salto di classe partendo dalla G, nello stesso modo in cui un immobile può godere del 110% per un doppio salto partendo dalla classe A1. 

Ciò che fa la differenza sono ovviamente i costi degli interventi. Il tutto deve essere corredato dall’APE pre e post interventi. 

Gli immobili senza copertura o senza alcuni muri perimetrali

Proprio con riferimento a tale situazione particolare, le condizioni per accedere al superbonus non sono semplici e più articolate. Vero è che non serve in tale condizione l’APE iniziale, tuttavia, al fine dell’accesso al 110% occorre rispettare ulteriori parametri: 

  • fra gli interventi da effettuare su tali immobili è necessario ed obbligatorio quello previsto dall’art. 119, co.1, lett. a) DL 34/2020 (cioè il cappotto termico). In difetto di esso tali immobili non accedono al superbonus. 
  • è obbligatorio, inoltre, per tali immobili raggiungere obbligatoriamente la classe A (da A1 ad A4 è indifferente) al fine di beneficiare appieno dell’agevolazione fiscale del 110%.

Fonte: Senato della Repubblica
News del: 05/02/2021


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