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Bonus energia imprese energivore inattive: come individuare il parametro iniziale

L'impresa  “a forte consumo di energia elettrica” (ai sensi del Decreto del Mise del 21 dicembre 2017), non ancora costituita alla data del 1° gennaio 2019, ovvero come nel caso di specie oggetto dell'interpello, che risulta già costituita alla data del 1° gennaio 2019 ma inattiva dal punto di vista produttivo fino al 30 giugno 2019, trovandosi priva del parametro di riferimento del primo trimestre 2019 (costo medio per kWh della componente energia elettrica) da raffrontare con i costi medi della materia energia sostenuti nel primo trimestre 2022, dovrà utilizzare come parametro di riferimento l'importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh, criterio definito per le imprese non ancora costituite al 1° gennaio 2019 (così come indicato nel paragrafo 2.1 della Circolare n. 13/2022).

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 14.10.2022 n. 512.

Ricordiamo che inizialmente, alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il citato contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, inizialmente stabilito nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisito della componente energia utilizzata, è stato rideterminato in misura pari al 25% della stessa, in virtù dell'intervento normativo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto- legge n. 21 del 2022 (il "decreto Ucraina").

Pertanto, ai fini della verifica dell'incremento medio del 30% del costo dell’energia elettrica riferita al primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019, per poter usufruire del credito d'imposta, le imprese neo costituite nel 2019 che non hanno un dato storico di riferimento, applicheranno il criterio previsto per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/2022.

In particolare, con la suddetta circolare, l'Agenzia chiarisce che, le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del trimestre di riferimento del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa allo stesso trimestre del 2022), dovranno assumere come valore di riferimento la somma delle seguenti componenti:

  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) (per il primo trimestre 2019, pari a 59,46 euro/MWh);
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) (per il primo trimestre 2019, pari a 9,80 euro/MWh),

che realtivamente al primo trimestre, risulta essere pari ad un importo complessivo di 69,26 euro/MWh.


Fonte:
News del: 21/10/2022


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