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Società di comodo: escluse dalla stretta aziende piccole e cooperative

La disciplina relativa alle c.d. “società di comodo” è applicabile alle società di capitali (spa, sapa, srl), alle società di persone (snc, sas e soggetti equiparati), e alle società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal regime di contabilità adottato. Le nuove disposizioni sulle società di comodo introdotte con la Manovra di Ferragosto 2011 non si applicano, invece, alle società semplici, alle società cooperative, nonché alle società con numero di soci non inferiore a 50, alle società congrue e coerenti agli studi di settore, e alle società con numero di dipendenti, nei 2 esercizi precedenti e in quello in corso, mai inferiore a 10 unità.

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 20/10/2011


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