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Salvaguardati: chiarite le modalità per le istanze

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circ. 5 giugno 2013, n. 19 ha spiegato le modalità operative per presentare l’istanza per i lavoratori cd. salvaguardati. Infatti, precisa che le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex legge n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex legge n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: [email protected]) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: [email protected]) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.
Inoltre, l’istanza di accesso ai benefici di cui all'art. 1, comma 231, della L. n. 228/2012, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
 
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/06/2013


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