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Avvocato e liquidazione delle spese processuali

La Cassazione  civile, sez. lavoro, 9 ottobre 2013, n. 22982 ha stabilito che la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo".
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/10/2013


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