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Procedimento disciplinare: contestazione specifica e tempestiva

La sentenza della Corte di Cassazione civile., sez. lavoro del  7 novembre 2013, n. 25069 ha stabilito che nell'ambito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 7 della L. 300/1970, la contestazione degli addebiti, assolvendo lo scopo di consentire al lavoratore una immediata ed efficace difesa, deve essere specifica, ossia esporre i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua materialità, in modo che pur senza una precisa menzione della normativa contenente la sanzione proposta, sia consentita l'esatta individuazione della infrazione contestata; detta contestazione deve, inoltre, avvenire in immediata connessione temporale con il fatto, interpretandosi, peraltro, il requisito dell'immediatezza con ragionevole elasticità (con riferimento alla particolarità delle infrazioni commesse ed alla necessità di un certo margine temporale per il loro preciso accertamento da parte del datore di lavoro), ma in maniera, comunque, da evitare che il datore di lavoro possa ritardare la contestazione rendendo difficile o addirittura impossibile, la difesa da parte del dipendente. L'accertamento relativo alla specificità e tempestività della contestazione costituisce una indagine di fatto, sindacabile in sede di legittimità nei limiti della logicità e della congruità, delle ragioni addotte dal giudice del merito.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/11/2013


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