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Cassazione: reintegra e termine di 30 giorni retribuito

La Cassazione civle, sez. Lavoro del 27 novembre 2013, n. 26519 ha affermato che il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'invito del datore di lavoro, entro il quale il lavoratore, a norma dell'art. 18 della L. 300/1970, deve riprendere servizio, dopo avere ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro, se intende evitare la risoluzione del rapporto, è stabilito nell'interesse del lavoratore in quanto, tenendo conto delle difficoltà che egli potrebbe incontrare qualora gli fosse stata imposta l'immediata ripresa del servizio, gli concede uno spatium deliberandi sul comportamento da seguire; pertanto, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere, in mancanza della prestazione del lavoratore, la retribuzione relativa al periodo compreso fra l'ordine di reintegrazione e la successiva riattivazione o cessazione definitiva del rapporto, qualora il suddetto invito non abbia avuto riscontro nel termine, viene meno non già dal momento della ricezione di esso da parte del lavoratore, bensì da quello della scadenza del termine stesso, anteriormente alla quale non può ritenersi risolto il rapporto per la sola inerzia di questo ultimo.
 

Fonte: Corte di Cassazione
News del: 06/12/2013


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