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Ravvedimento operoso, nuove possibilità dalla Legge di Stabilità

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto tre nuove fattispecie di ravvedimento operoso per i casi di omesso e ritardato pagamento dei tributi, e di errori e omissioni che determinano l’infedeltà della dichiarazione. In particolare, è prevista la riduzione della sanzione:
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita:
    • entro il 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
    • ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene:
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
    • ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene:
    • oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione;
    • ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, , anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della L. 4/1929)
Ai fini dell’accesso al ravvedimento operoso, per i tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare il ravvedimento anche qualora la violazione sia già stata constatata e comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il ravvedimento è ora precluso nella sola ipotesi di notifica degli atti di liquidazione e accertamento nonché delle comunicazioni a seguito dei controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/01/2015


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