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Congedo parentale 2015: nuovo indennizzo con limiti di reddito

Con Circolare n. 139 del 17 luglio 2015 l’INPS fornisce informazioni sul Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) sulcongedo parentale.  Vengono ricordati i nuovi  limiti temporali di fruibilità del congedo parentale che passano da 8 a 12 anni e l' elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.  Inoltre si specifica che l'indennizzo INPS nel periodo aggiuntivo tra il 6 e l'8 anno  verrà erogato solo nel caso in cui il genitore richiedente abbia un reddito che non supera 2,5 volte l’importo del trattamento minimo pensionistico dell’anno (limite che per il 2015 è pari ad euro 6.531,07). La soglia vale annche per i periodi di congedo eccedenti il limite complessivo indennizzabile (madre e padre congiuntamente considerati) dei 6 mesi, ancora previsto dall’articolo 34 del Dlgs n. 151/2001.
Per effetto dell’aggiornamento del modulo da trasmettere telematicamente, i genitori non dovranno più utilizzare il modello cartaceo SR23 che l’Istituto, nel messaggio n. 4576 del 6 luglio, aveva invece consentito di usare nel breve periodo transitorio dall’entrata in vigore del decreto ai necessari adeguamenti tecnici.
Il  congedo utilizzato tra gli 8 ed i 12 anni di età del bambino,  sebbene fruibile, non è mai indennizzabile da parte dell’Istituto.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 23/07/2015


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