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Contributi non versati: illegittimità sanzione fissa

L’INPS, con Messaggio 03 dicembre 2015, n. 7280 ha dato le direttive per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo la sanzione di 3.000 euro per ogni lavoratore (l’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del Decreto Legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge n. 248/2006) in particolare nella parte in cui stabilisce che "l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata". La Corte ha rilevato che sanzioni civili così determinate, prescindendo dalla durata del periodo in cui il rapporto di lavoro si è protratto, possono risultare del tutto sproporzionate rispetto alla gravità dell’inadempimento e che, pertanto, la norma che le ha previste contrasta con l’art. 3 della Carta Costituzionale.  Dovrà di conseguenza essere applicata la norma previgente che prevedeva per le situazioni in esame il pagamento di sanzioni civili pari al 30 per cento annuo e comunque non superiori al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, tranne che per  rapporti giuridici già consolidati alla data di pubblicazione della sentenza, ossia al 19 novembre 2014. Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura appena descritta. I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati. a domanda sarà presentata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24".

Infine il messaggio  evidenzia che non possono essere accolte le richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici già consolidati e che quindi:

  • il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione;
  • non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato né quelle oggetto di cartella (o avviso di addebito) non impugnata nei termini di legge (e quindi divenuta inoppugnabile).

Fonte: Inps
News del: 15/12/2015


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