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Canone Rai, pronto il modello per autocertificare di non possedere un apparecchio tv

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, sono stati definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo e, quindi, evitare di pagare il canone RAI. La Legge di stabilità 2016 ha introdotto, infatti, la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui il soggetto risiede anagraficamente.

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che, se non veritiera, comporta delle sanzioni anche penali.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web, che sarà resa disponibile a partire dal prossimo 4 aprile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 25/03/2016


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