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Indennità di disoccupazione 2017: confermati gli importi

L’Inps, con circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, fornisce gli importi massimi dal 1° gennaio 2017 dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo,  dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola– nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 precisa che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”. In applicazione della norma citata dunque,  gli importi massimi delle prestazioni a sostegno del reddito per il 2017  restano confermati sulla base degli importi massimi dell’anno precedente, ossia sulla base dei valori indicati per l’anno 2016. Gli importi sono i seguenti:

Indennità  disoccupazione Naspi

La retribuzione da  prendere a riferimento per il  calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI  2017 è pari  ad euro 1.195.
Analogamente, l’importo massimo mensile di detta indennità, non  può in ogni caso superare, per il  2017, euro 1.300.

Indennità disoccupazione agricola

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 48 del 14 marzo 2016 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al   massimale più basso).

 Assegno per attività socialmente  utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2017, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione  non  si  applica  la  riduzione di cui all’art. 26 della legge n.  41/86.

Trattamenti di  integrazione salariale

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a  2.102,24

Basso

971,71

914,96

Superiore a 2.102,24

Alto

1.167,91

1.099,70

Trattamenti di integrazione salariale -  settore  edile (intemperie  stagionali)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a  2.102,24

Basso

1.166,05

1.097,95

Superiore a 2.102,24

Alto

1.401,49

1.319,64

 

Massimali  assegno ordinario

Retribuzione mensile  lorda (euro)

Massimale (euro)

Inferiore a      2.126,33

1.154,85

Compresa tra   2.126,33 – 3.361,21

1.331,11

Superiore a     3.361,21

1.681,62

 

Massimali  assegno emergenziale

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986)  (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986)  (euro)

Inferiore a

40.720,45

2.378,58

2.239,67

Compresa tra

40.720,45 –

53.578,73

2.679,45

Superiore a

53.578,73

3.750,21

 

Massimali assegno emergenziale Fondo del credito   cooperativo

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986)  (euro)

Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986)  (euro)

Inferiore a

38.494,84

2.281,32

2.148,09

Quota compresa tra

38.494,84 –

53.690,17

3.068,44

Quota superiore a

53.690,17

3.568,87

 


Fonte: Inps
News del: 24/02/2017


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