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Pensioni giornalisti: si innalza l'età di accesso

L’INPGI, Istituto previdenziale del giornalisti italiani,  con la Circolare 24 marzo 2017, n. 2,  ha reso noto che, con atto del Consiglio di Amministrazione n. 62/2016, tenuto conto - ai sensi del D.lgs. 509/94 - delle determinazioni assunte dalle parti sociali,  sono state apportate alcune modifiche al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell’AGO. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,   ha approvato la suddetta delibera (G.U. serie generale n. 63 del 16/03/2017) che entra cosi definitivamente in vigore.

Tra le principali misure approvate dai Ministeri vigilanti sono previste importanti modifiche nel sistema previdenziale dei giornalisti e in particolare :
A) L’elevazione del requisito di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
B) L’introduzione del sistema di calcolo contributivo  per gli assegni pensionistici di cui alla legge n. 335/1995;
C) L’istituzione di una aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione per i contratti a tempo determinato.

Sul primo punto in particolare  l'eta di accesso alla pensione di vecchiaia viene innalzata a 66 anni per gli uomini e 64 per le donne nel 2017  con 20 anni di contributi versati. Nel 2019  serviranno 66 anni e 7 mesi per tutti . Per la pensione di anzianità invece sono necessari 62 anni di età con 38 anni per il 2017, 39 nel 2018  e 40 nel 2019. E' previsto in ogni caso l'adeguamento all'innalzamento della speranza di vita.

Sono previste però clausole di salvaguardia  per chi  ha maturato i vecchi requisiti entro il 31 dicembre 2016: 65 anni di età per gli uomini e 62 per le donne.

Nella circolare vengono fornite le istruzioni per i datori di lavoro per  quanto riguarda gli adempimenti contributivi . Sarà infatti necessario che i datori di lavoro:

  • per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2016, acquisiscano una dichiarazione del giornalista attestante l'esistenza o meno  di anzianità contributiva riferita a periodi anteriori al 1 gennaio 2017.    In caso affermativo, sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione, senza applicare il massimale;
  • in caso di dichiarazione negativa da parte del giornalista ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso, sottopongano al prelievo contributivo IVS la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo;
  • applichino il massimale contributivo per la sola aliquota di contribuzione pensionistica (attualmente pari al 33% della retribuzione imponibile) ivi compresa l'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438, posta a carico del lavoratore.  Il massimale predetto non opera, infatti, per le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Fonte: INPGI
News del: 28/03/2017


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