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Jobs act lavoro autonomo: approvazione entro metà aprile

La riforma del lavoro autonmo e lavoro agile dovrebbe essere approvata definitivamente entro metà aprile, a quasi un anno dalla prima presentazione.

In Commissione lavoro al Senato, per il quarto e ultimo passaggio,sono stati presentati ancora emendamenti ma il relatore della legge Maurizio Sacconi punta ad una approvazione senza modifiche rispetto al testo   della Camera.  Il Disegno di legge  è atteso in  Aula a  Palazzo Madama per il 10 aprile il testo in Aula per il via libera finale.
La nuova legge porta molte importanti novità per oltre  2 milioni di partite Iva e collaboratori.

In materia fiscale si va dall'applicazione delle  garanzie sui termini di pagamento con interessi di mora ,  alla deducibilità totale delle spese sostenute fino a 10mila euro per corsi di formazione e aggiornamento professionale, master e convegni, e fino a 5mila euro per la certificazione delle competenze, orientamento e sostegno ll’autoimprenditorialità.

Dal punto di vista socio-assitenziale sono previsti :

  •  l'entrata in vigore strutturale dell'indennità di disoccupazione Dis Coll per i collaboratori che sarà finanziata  con un’aliquota contributiva dello 0,5%
  •   l’estensione agli iscritti alla gestione separata Inps della tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera.
  • Le lavoratrici iscritte alla gestione separata potranno fruire del trattamento di maternità decidendo personalmente se astenersi effetivamente e in che misura dal lavora.

Inoltre sarà possibile per i professionisti  partecipare a bandi e appalti pubblici , anche eruopei, per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca. 

Nella legge anche la regolamentazione dello smart working  ( lavoro agile) come modalità di lavoro subordinato  presso una sede di lavoro diversa da quella aziendale con le stesse garanzie . 
Il relatore Sacconi ha  specificato che in materia di valutazioner dei rischi il lavoratore dovrà essere sottoposto ad un’idonea sorveglianza sanitaria  ma che "gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro". 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 30/03/2017


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