Ultime notizie
Archivio per Anno

Assegni invalidità: dal 2017 inifluente il reddito dell'abitazione

Dal 1 gennaio 2017 l'INPS esclude il reddito dell'abitazione  dal computo dei redditi, ai fini della  concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità, adeguandosi ai recenti orientamenti della Cassazione. La novità e contenuta nella circolare n. 74 del 21 .4.2017 (in allegato) .

L'istituto specifica che  fino ad ora veniva applicato l’art. 14 septies, commi 4 e 5, del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663,   per il quale  i redditi da prendere in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità sono quelli  calcolati agli effetti dell’IRPEF. Sono pertanto esclusi i redditi esenti ma non  quelli imponibili IRPEF, anche se deducibili al 100%, come appunto il reddito della casa di abitazione (messaggio n. 31976 del 21 settembre 2005).

 Dal 2012  invece si è consolidato un orientamento giurisprudenziale opposto che sulla base  degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153,  considera  il reddito della casa di abitazione non influente , cosi come succede per il riconoscimento della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. 

Ora ,  acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, si dispone  dal 1 gennaio 2017  l’esclusione del reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.  Le procedure informatiche di calcolo sono state aggiornate rendendo ininfluente il reddito dichiarato nel campo GP2KE, codice 18 (reddito casa di  abitazione sia  per le nuove prestazioni che per quelle già attive.

Gli arretrati saranno riconosciuti   con decorrenza dal 1 gennaio 2017 


Fonte: Inps
News del: 24/04/2017


«« Torna Indietro