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Regime lavoratori impatriati: chiarimenti dalla Fondazione Studi CDL

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro è intervenuta con un approfondimento  pubblicato il 24 aprile 2017,  con chiarimenti  sul regime agevolato per i lavoratori impatriati  e in particolare sul  provvedimento n. 64188/2017 dell’Agenzia delle entrate, che ne ha stabilito le modalità di esercizio  per l'opzione  che scade il 2 maggio 2017.

Il documento  riassume la normativa e la prassi che si è susseguita sin dall' introduzione della norma L. 238-2010 che garantiva un esenzione del 70% dell'imponibile fiscale e dalla successiva  del D.LGS 145 2015 ( che considerava invece imponibile il 70% dei redditi) e ricorda che la Legge di Stabilità del 2016  ha ampliato l’agevolazione, che è ormai strutturale,  dal 30 al 50% dell’imponibile fiscale, a partire dall’anno d’imposta 2017, allargandola anche ai lavoratori extra UE e agli autonomi .

Vengono riassunte le indicazioni da fornire ai datori di lavoro per godere dell'agevolazione sia in caso di

  • Lavoratori  impatriati che hanno già goduto dei benefici ex L. 238/2010 che di 
  • Lavoratori impatriati che non hanno  mai goduto dei benefici ex L. 238/2010 o che ne avevano presentato richiesta  ad altro datore di lavoro

In sintesi l'agevolazione viene  assicurata con modalità diverse  per gli anni 2016-2017 e 2018  ( ex art. 16 Dlgs. 147/2015) come segue:

  • 2016  riduzione 70%  dei  redditi da lavoro dipendente   attraverso la  Dichiarazione reddituale presentata da parte del percipiente 
  • 2017 riduzione del 50%  sui redditi da lavoro dipendente  attraverso la riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta (con eventuale conguaglio dei precedenti mesi )
  • 2018 riduzione del 50%  sui  redditi da lavoro dipendente   con riduzione dell’imponibile operata dal Sostituto d’imposta

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
News del: 28/04/2017


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