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Dichiarazione IMU: esenzione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli

Se a variare è esclusivamente la quantificazione del tributo, l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU entro il 30 giugno non sussiste, con riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti esenti, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dei commi 10 e 13 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016.

Non rientrano pertanto in tale perimetro applicativo le variazioni legate ai mutamenti della qualifica di CD e IAP, che al contrario risulta immutata rispetto alle dichiarazioni già presentate dagli stessi in precedenza, infatti se i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali avevano già dichiarato tale condizione soggettiva ai fini ICI, e nell’ipotesi in cui questa continua a persistere anche in vigenza dell’IMU, detti soggetti non sono, ovviamente, tenuti a presentare nuovamente la dichiarazione IMU, dal momento che il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni previste dalla legge.

Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Risoluzione del 16 giugno 2017, n. 3/D.

A questo proposito occorre tenere conto di quanto rappresentato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU approvate, unitamente al modello, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, laddove viene precisato, al paragrafo 1.3, che “… l’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune …”.

Pertanto la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU.

I soggetti interessati infatti già godevano negli anni precedenti delle agevolazioni previste per il settore agricolo – ovvero il moltiplicatore ridotto ex art. 13, comma 5, del D. L n. 201 del 2011 e la c.d. franchigia di cui al successivo comma 8-bis – per il riconoscimento delle quali erano necessari i medesimi requisiti di carattere soggettivo attualmente richiesti ai fini del nuovo regime agevolativo e che sono quindi già a conoscenza del Comune come lo sono le disposizioni normative che hanno determinato il passaggio dalle riduzioni all’esenzione.

L’obbligo dichiarativo continua invece a permanere in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le stesse non sono conoscibili dal Comune.

In conclusione, dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP, di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, la cui qualifica soggettiva ha subito variazioni nel corso dell’anno precedente.


Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
News del: 20/06/2017


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