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Contratto prestazioni occasionali 2017: il limite di 5 dipendenti

La nuova disciplina per il lavoro occasionale  che ha sostituito i voucher lavoro, è entrata in vigore lo scorso 24 giugno 2017 e  il 5 luglio l'Inps ha emanato la circolare di istruzioni con tutti i dettagli per l'applicazione.  Si attende ora solo  l'operatività della piattaforma telematica dell'INPS che gestirà le transazioni economiche (pagamenti dei datori di lavoro e accredito dei compensi ai lavoratori) e le comunicazioni (registrazione, dati della prestazione, comunicazioni preventive , eventuali revoche).

Come noto gli strumenti individuati sono il Libretto Famiglia per i privati  (LF) e il contratto di prestazioni occasionali (CPO) per gli altri datori di lavoro , entrambi con limite economico di utilizzo fissato in 5mila euro netti annui complessivi, sia per i datori di lavoro che per i prestatori di lavoro (ma ogni lavoratore potra ricevere dallo stesso datore di lavoro al massimo 2500 euro l'anno).

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale,  obbligatorio per  professionisti, imprese ed enti , è delimitato   anche dalle dimensioni delle aziende . Le prestazioni attraverso il CPO  infatti sono consentite solo ad aziende molto piccole , nello specifico quelle che impiegano fino a 5 lavoratori dipendenti   con contratto a tempo indeterminato.  Nella circolare viene specificato che   per il calcolo della forza aziendale   va fatto riferimento al  semestre che va dall’ottavo al terzo mese  antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Ad esempio, se  la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).  Si applicano quindi  le  regole dettate per la valorizzazione dell’elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato.  

Vanno ricompresi  lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).  Sono compresi i lavoratori contratto intermittente e part -time purche a tempo indeterminato.

Sono esclusi invece i lavoratori con contratto a termine e gli apprendisti (Aggiornamento messaggio INPS 2887-2017)

I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto,  rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9  del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario  effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 dello stesso decreto  n. 81/2015 . "Ai fini della applicazione  di  qualsiasi  disciplina  di  fonte legale o contrattuale per la  quale  sia  rilevante  il  computo  dei  dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo  parziale  sono  computati in  proporzione  all'orario  svolto,  rapportato  al  tempo  pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni  di  orario  che eccedono la somma degli orari a tempo parziale  corrispondente  a  unita' intere di orario a tempo pieno". 

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i  periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il  requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
Nella prima fase di avvio dell’operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge sarà  autocertificato dall’utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

 


Fonte: Inps
News del: 13/07/2017


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