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Il disegno di Legge Europea 2017 approvato dalla Camera

L'Assemblea della Camera dei deputati, ha approvato il 20 luglio 2017, con 259 voti favorevoli, 165 astenuti e un voto contrario, il disegno di legge europea 2017 (N. 2886 che qui alleghiamo), contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

La legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

Si compone di 19 articoli (suddivisi in 7 capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo, contenenti disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei seguenti settori:

  • libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi (articoli da 1 a 2-bis);
  • giustizia e sicurezza (articoli 3 e 4);
  • fiscalità (articoli 6 e 7);
  • lavoro (articolo 8);
  • tutela della salute (articoli da 9 a 9-ter); t
  • utela dell'ambiente (articoli da 10 a 11-bis);
  • altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

In materia di fiscalità:

L'articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie,al fine di garantire l'attuazione della direttiva 2006/112/UE

L'articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti:

  • credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, della legge n. 457 del 1997);
  • concorrenza nella misura del 20 per cento del reddito prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF e all'IRES (articolo 4, comma 2, della legge n. 457 del 1997);
  • esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale (articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997);
  • regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale: c.d. tonnage tax (articolo 155, comma 1, del TUIR).

Fonte: Camera dei Deputati
News del: 26/07/2017


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