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Anzianità per CIGS: 90 giorni anche in sedi di lavoro diverse

Nella circolare n. 14  dello scorso 26 luglio 2017  il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti sull'applicazione  dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148-l 2015 in materia di anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva ai fini CIGS, in particolare nei casi di aziende che abbiano richiesto il trattamento di integrazione salariale straordinario e che abbiano effettuato un trasferimento di lavoratori da un sito produttivo a un altro all'interno della medesima azienda.

Si afferma che nel calcolo della anzianita di 90 giorni di lavoro effettivo  ai fini CIGS  possono essere conteggiati i periodi di lavoro svolti in  tutte le sedi di lavoro aziendali, purche interessate dalla richiesta  di Cassa integrazione  e il requisito dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale.

Riportiamo il testo integrale del breve  messaggio:

"A   seguito   delle   diverse   problematiche   sorte   in   sede   istruttoria,  riguardanti   il   requisito dell’anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento  della  presentazione delle  istanze relative  ai programmi  di  riorganizzazione  aziendale,  crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 1, comma 2 ,del  citato decreto legislativo dispone che , per accedere al trattamento di integrazione salariale  ,i lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il  trattamento,  un’anzianità  di  effettivo  lavoro  di  almeno  90  giorni  alla  data  di  presentazione  dellarelativa domanda di concessione“.
In  sede  di  valutazione  dei  programmi   aziendali,    si  è  riscontrato  che  l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo  ad  un  altro al  fine  di fronteggiare  inefficienze  della  struttura  gestionale,  commerciale  o produttiva  e  garantire  la  continuazione  dell’attività  con  la  salvaguardia  almeno  parziale dell’occupazione. In  tali  circostanze ai  fini  della  valutazione  del  requisito  di  anzianità  di  effettivo lavoro si ritiene che nel corso dei  programmi contemplati dal citato art. 21  i contemplati  dal  citato art. 21 del  decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza  gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad  un altro, entrambi interessati dalla Cigs.   Pertanto il  requisito  previsto  dal  predetto  articolo  1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 148/2015,  dovrà essere verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene  per  la  verifica  del  requisito occupazionale previsto dall’articolo 20 comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.
In  ordine  a  tale  interpretazione  è  stato  acquisito  il  parere favorevole dell’ Ufficio  Legislativo espresso con nota prot. 4741 del 12.07. 2017."
 


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
News del: 03/08/2017


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