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Agevolazioni testate giornalistiche 2017: sono compresi i portali online?

Il Segretario Generale dell'Unione Stampa Periodica Italiana USPI , Francesco Saverio Vetere, e il Vice Segretario Generale, Sara Cipriani, hanno scritto al Ministro Lotti in relazione alle nuove agevolazioni introdotte dal DL 50/2017, la cd. manovra correttiva. In base a quanto previsto, dal 2018 alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari

  • al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati,
  • elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità, i criteri di attuazione, gli investimenti che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, l’effettuazione dei controlli saranno definiti con un futuro decreto MEF.

Di seguito il testo della lettera USPI:

Illustrissimo Sig. Ministro,

desideriamo richiamare la Sua attenzione sul tema in oggetto, normato dall’articolo 57/bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. in Legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, sui media autorizzati a raccogliere pubblicità. Da diverse fonti, veniamo a conoscenza che esiste un dubbio circa l’ammissibilità al suddetto beneficio delle testate on line, perché non espressamente citate nella legge.

Tale tesi negativa è contraria allo spirito e alle indicazioni del governo e della maggioranza (e, direi, anche al sentire comune) che hanno portato alla emanazione della Legge 198/2016, la quale ha sancito la definizione di “quotidiano on line” e l’ha inserita, a pieno titolo nell’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62 (“Definizioni e disciplina del prodotto editoriale”) e a tutte le precedenti leggi che hanno condotto ad una completa equiparazione delle testate telematiche a quelle cartacee. 

L’esclusione delle testate on line sarebbe, inoltre, un segnale terribile per un settore che, in prospettiva, è destinato a sviluppare sempre di più, e sempre più correttamente, il pluralismo informativo e l'occupazione. Citiamo, ad esempio, il Decreto Legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla riforma dei contributi diretti. Pensiamo, in particolare, al grande numero di testate locali e di nicchia, che hanno bisogno di sviluppare ulteriormente la loro dimensione economica per potersi dotare di strumenti sempre più efficaci per migliorare ancora la qualità dell’informazione e la possibilità di diffusione.

Incentivi come quello degli investimenti pubblicitari incrementali incontrano perfettamente le esigenze del comparto della stampa periodica telematica, oltre che della stampa cartacea.
Escludere da questo beneficio le testate digitali sarebbe non solo immotivato, dal punto di vista della parità di trattamento, ma incomprensibile dai punti di vista economico e sociale

Confidiamo, per questi motivi, nella determinazione di includere nel citato beneficio del credito d’imposta tutte le testate cartacee e digitali registrate al Registro stampa del Tribunale e/o presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC): quelle, in sostanza, che per la legge italiana sono testate giornalistiche a tutti gli effetti.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 22/08/2017


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