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Naspi: non si sospende per soggiorno all'estero

L'indennità  di disoccupazione NASPI  puo essere percepita anche dai disoccupati che escono dall'Italia per soggiornare all'estero  con momentanea sospensione degli obblighi previsti dalla legge.

Aseguito  del parere fornito dal Ministero del lavoro, nella circolare n. 177 del 28.11.2017  l'INPS  modifica parzialmente il suo orientamento in materia di erogazione della Naspi in caso di espatrio del lavoratore.

Come noto la NASPI viene erogata al lavoratore in stato di disoccupazione  che entro 30 giorni dalla comunicazione ai Servizi per l'impiego,  stipula un patto di servizio  a norma degli   articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015. Tale patto prevede la disponibilità ad incontri di orientamento e formazione e anche l'accettazione di congrue proposte di lavoro . 

La circolare   afferma  ora che fermo restando la validità del principio espresso  in tali articoli,  si  riconosce  però anche la necessità di un nuovo orientamento   a fronte delle mutate condizioni sociali e di mobilità delle persone  e registra anche  sul tema le recenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.

Inoltre va tenuto presente che nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale - definito  dal Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 - che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione , con il conseguente diritto a continuare a percepire  la prestazione all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi.

Di conseguenza, la circolare afferma che:

  • i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi , senza attenersi alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori.
  • Dal primo giorno del quarto mese,  però, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dellecondizioni previste   e non rilevano le motivazioni e la durata dell’espatrio . In caso di violazione le Strutture territoriali  dovranno procedere all’applicazione delle relative sanzioni attenendosi alle indicazioni della circolare n. 224 del 2016.


                  


Fonte: Inps
News del: 30/11/2017


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