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Pagamento retribuzioni da c/c ordinario e con vaglia

L' Ispettorato  del lavoro interviene nuovamente sul tema dei pagamenti delle retribuzioni che , come noto,  dal 1 luglio di quest'anno non possono piu essere effettuati in contanti (art.  1,  commi  910-913,  L.  n.  205/2017).  D'accordo con il Ministero  del Lavoro e l'ABI   l’Associazione Bancaria  Italiana, l' INL segnala  con la nota n. 7396-2018 che sono ammessi due ulteriori metodi per il pagamento e  chiarisce  le modalità di controllo che utilizzerà presso gli Istituti di credito per verificare la tracciabilità richiesta dalla normativa.

In primo luogo l'ispettorato mette in chiaro che gli ispettori  potranno attivare le sanzioni  valutando le circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento e ribadisce comunque che la normativa riguarda la retribuzione ed anticipi di essa ,  non altre somme destinate al lavoratore a titolo diverso  (ad  esempio  anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno,  quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.

Per  quanto  riguarda  l’indennità  di  trasferta,  in  considerazione  della  natura  “mista”   sia risarcitoria e che  retributiva delle somme,    essa andrà ricompresa negli obblighi di tracciabilità,  diversamente da quello che avviene  per rimborsi (chiaramente  documentati) se di natura solo restitutoria.

In tema di STRUMENTI DI PAGAMENTO CONSENTITI, l'ispettorato specifica che  si ritengono  tracciabili e quindi accettabili anche:

  • il  pagamento  in  contanti  presso  lo  sportello  bancario  o  postale  attraverso  un  conto corrente ordinario,  e non solo " di  tesoreria " con  mandato  di  pagamento,   come inizialmente indicato.
  • lo strumento del vaglia postale , in quanto  rientrante nella categoria degli "assegni consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato"  .

Per i vaglia  è necessario pero che siano rispettate  le  condizioni  e  le modalità  di cui all’art. 49, commi 7 e  8, del  D.Lgs. n. 231/2007 :

  • “gli  assegni  circolari, vaglia  postali  e  cambiari sono  emessi  con  l'indicazione  del  nome  o  della  ragione sociale  del  beneficiario  e  la  clausola  di  non  trasferibilità" e “il  rilascio  di  assegni  circolari,  vaglia  postali  e cambiari, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità” – 
  • devono essere esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione  (indicazione  del  datore  di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).

VERIFICHE PRESSO GLI ISTITUTI DI CREDITO
La nota chiarisce che le  verifiche  ispettive saranno,  innanzitutto,  volte  ad  escludere  la  corresponsione della  retribuzione in contanti direttamente  al  lavoratore , attraverso l’acquisizione di prove  documentali  attestanti  l’utilizzo  degli strumenti di pagamento  tracciabili e anche il controllo ulteriore delle modalità utilizzate .
Per questo l'ispettorato fornisce dettagliate istruzioni al proprio personale ispettivo   sulle modalità di trattamento di tali informazioni. Infatti al fine di  tutelare la privacy dei dipendenti delle aziende,  le informazioni  che potranno essere fornit e dagli istituti di credito  su richiesta deli Uffici, non doovranno contenere  i dati anagrafici del lavoratore  ma solo i codici IBAN o numeri di identificativi degli ordini di pagamento,  assegni o vaglia. 
 


Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro
News del: 12/09/2018


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