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Rivalutazione terreni e partecipazioni 2019: ecco chi può fare la perizia

Manca poco al termine per la far redigere la perizia ed usufruire delle agevolazioni concesse dalla rivalutazione di terreni e partecipazioni.  La Legge di Bilancio 2019 ha riaperto, per la sedicesima volta, i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Per perfezionare la rivalutazione occorre:

  • far redigere entro il 1.07.2019 (il 30.06.2019 cade di domenica) una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
  • versare l’imposta sostitutiva entro il 1.07.2019 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

Le aliquote sono state innalzate rispetto alle precedenti versioni delle rivalutazioni in oggetto e si attestano ora sul:

  • 10 % per i terreni e le partecipazioni non qualificate,
  • 11 % per le partecipazioni qualificate.

La perizia di stima può essere predisposta da soggetti diversi a seconda del bene da rivalutare:

  • per le partecipazioni, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori legali dei conti, periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34;
  • per i terreni, ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario e perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.

Per l’asseverazione, le perizie possono essere presentate presso la cancelleria del tribunale, presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai. In caso di rivalutazione di una partecipazione:

  • la perizia deve essere riferita all’intero patrimonio sociale. Il valore della partecipazione all’1.1.2019 va individuato avendo riguardo alla frazione di patrimonio netto della società/associazione;
  • il costo della perizia:
    • è deducibile dal reddito d’impresa della società in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, qualora la perizia sia stata predisposta per conto della società;
    • incrementa il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.

In caso di rivalutazione di un terreno il costo della perizia può essere portato ad incremento del costo rivalutato, qualora effettivamente sostenuto e rimasto a carico del contribuente.

 

PERIZIA DI STIMA
PARTECIPAZIONI

dottori commercialisti ed esperti contabili,

revisori legali dei conti,

periti iscritti alla CCIAA ex RD n. 2011/34

TERRENI

ingegnere,

architetto,

geometra,

dottore agronomo,

agrotecnico,

perito agrario e perito industriale edile,

perito iscritto alla CCIAA ex RD n. 2011/34.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/06/2019


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