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Rivalutazione partecipazioni, terreni e beni di impresa nella Manovra 2020

La Legge di bilancio 2020, che ha incassato ieri la fiducia del Senato e passa alla Camera per l'approvazione definitiva, ha previsto la riapertura della rivalutazione di terreni, partecipazioni e dei beni a fronte del pagamento di un imposta sostitutiva

Si tratta di due diverse rivalutazioni con norme proprie che vengono riaperte quasi in maniera costante e che si auspica possono essere inserite stabilmente nell'apparato normativo.

In particolare, è possibile rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti

  • dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
  • da società semplici ed enti ad esse equiparate,
  • da enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale.

L’ambito oggettivo della rivalutazione riguarda esclusivamente i beni posseduti non in regime di impresa alla data del 1° gennaio 2020 rientranti in una delle due categorie di seguito elencate.

  1. Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto,enfiteusi.
  2. Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentate (qualificate o meno), possedute a titolo di: proprietà o usufrutto.

Il termine per la perizia è il 30 giugno 2020.

L'imposta sostitutiva viene stabilita per entrambe nella misura dell'11% (nel 2019 era l'11% per le partecipazioni e 10% per i terreni)

Per la rivalutazione dei beni di impresa delle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali l'imposta sostitutiva scende dal 16% al 12% per i beni ammortizzabili e dal 12% al 10% per i beni non ammortizzabili. La riduzione delle aliquote cerca di rendere piu' appetibile tale rivalutazione dopo l'abbassamento dell'aliquota IRES  al 24%.

Per l'affrancamento della riserva in sospensione di imposta la misura della sostitutiva resta al 10%.

Le altre condizioni restano invariate.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 17/12/2019


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