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Professionisti: indennità mancato guadagno da fatturare

Nella risposta ad interpello n. 474  del 7.11. 2019 l'Agenzia ha chiarito le modalità di trattamento fiscale del rimborso erogato ai lavoratori  autonomi per mancato guadagno giornaliero e nelle note spese collegate alle stesse attività (volontariato in caso di calamità naturali).

L'interpello eea stato sottoposto da una Regione che ,in relazione ad eventi sismici nel territorio,  aveva deliberato una convenzione con Ordini e Collegi professionali territoriali per  l'individuazione di tecnici professionisti che, a titolo volontario, si rendessero  disponibili per attività di ricognizione preliminare dei danni  .

Nella delibera si prevedeva venisse loro  riconosciuto: 

1) il rimborso per mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'articolo 9, comma  10, del d.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, a fronte di un impegno di almeno dieci giornate,   con il limite di euro 103,29 giornalieri;
2) il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio secondo le  procedure e criteri di cui al d.P.C.M. 8 luglio 2014, allegato A.
La Regione  riteneva  che la prestazione resa dai professionisti andasse inquadrata nell'attività di lavoro autonomo, nonostante  venga effettuata nell'ambito del volontariato, con la conseguenza che il rimborso per mancato guadagno sia da considerarsi, provento conseguito in sostituzione di reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) e, pertanto, il professionista dovrà emettere fattura con esposizione della ritenuta di acconto.
Quanto al rimborso delle spese documentate (rimborso a piè di lista), l'Ente riteneva che:
a) se addizionale rispetto al "rimborso per mancato guadagno", va del pari fatturato (nello stesso documento fiscale) ed assoggettato ad IVA,
b) se unico rimborso percepito, non va fatturato.
Invece il rimborso  riconosciuto al lavoratore autonomo che, a titolo volontario, presta attività estranea  al proprio profilo professionale   secondo la Regione dovrebbe essere considerato reddito da lavoro autonomo occasionale  per il quale  rilasciare ricevuta con  esposizione della ritenuta d'acconto.

Nella Risposta l'Agenzia  conferma che  sono imponibili le somme corrisposte al  contribuente  lavoratore autonomo in  sostituzione di mancati guadagni (cd. lucro cessante), sia presenti che futuri,   ma che  non rileva che l'attività volontaria  svolta dal professionista  rientri o meno  nell'ambito della  sua professione
Tali rimborsi, quindi,  per qualsiasi tito di attività prestata devono essere  tutti regolarmente fatturati da parte del lavoratore autonomo, e conseguente obbligo per l'Ente di:

  • operare la ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal professionista, a
  • rilascio  della  Certificazione Unica;
  • compilazione e trasmissione della dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 770). 

Con riguardo alle spese sostenute  per lo svolgimento dell'attività, queste devono essere sempre fatturate, unitamente al compenso, in quanto rientrano nell'ambito del reddito di lavoro autonomo. In pratica, i professionisti non devono riaddebitare  in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale costo deducibile  dal proprio reddito di lavoro autonomo". 


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 13/11/2019


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