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Accollo debito d'imposta altrui: novità nel collegato fiscale 2020

L’articolo 1 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, riguarda l’accollo di imposta altrui. Si ricorda brevemente che l’articolo 8 dello Statuto del contribuente consente l'accollo del debito d'imposta altrui, senza che ciò liberi il contribuente originario. In particolare, in precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato)”, tanto che l’Amministrazione non può esercitare nei confronti degli accollanti “i poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale”.

L’articolo 1 del decreto vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. Attenzione va poi prestata al fatto che in deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell’accollo tributario sono irrogate entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).
In particolare, per prevenire comportamenti fraudolenti, è stato previsto che

  • per il pagamento non si possa utilizzare nessuna compensazione da parte dell’accollante;
  • i versamenti con compensazioni si considerino come non avvenuti, con le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti.
  • gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi possano essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. In particolare le sanzioni sono irrogate:
    • all’accollante nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione di leggi vigenti. In questo caso si applica la sanzione pari al 30% del credito utilizzato; nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi
    • anche all’accollato. Nei confronti di questo soggetto, oltre al recupero dell’imposta non versata e dei relativi interessi, è prevista una sanzione pari al 30% dell’imposta. Tale sanzione è dimezzata in caso di pagamento entro 90 giorni.

Con un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie.

Ora non resta che aspettare che anche il Senato approvi definitivamente il testo di conversione del decreto fiscale, approvato con fiducia alla Camera la scorsa settimana


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 10/12/2019


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