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Welfare aziendale: trattamenti estetici esclusi

Nella  risposta a interpello n. 522 del 13 dicembre 2019 l'Agenzia  ha negato la possibilita di agevolazione fiscale per un piano di welfare aziendale  che prevedeva trattamenti estetici per i dipendenti. Questo in ragione del fatto che  un benefit di questo tipo non ha alcuna  finalità educativa, ricreativa o di assistenza,  richiesta dalla normativa.

La risposta  chiarisce inoltre, ancora una volta, la necessità del requisito della omogeneità della categoria di dipendenti ai quali  i benefits sono rivolti  per poter godere della detassazione.

Vediamo piu in dettaglio. 

L'interpello  era stato  posto da una  società di consulenza  che ha previsto  piani di welfare  per due diverse categorie di beneficiari :

  • un gruppo costituito da tre lavoratori dipendenti
  • un gruppo composto da tre membri del consiglio di amministrazione, in cui uno solo percepisce compensi,  mentre altri due svolgono l'incarico a titolo gratuito.

I benefit  del piano di welfare consistono in trattamenti estetici e corsi di lingua in favore dei familiari al di fuori dell'orario scolastico.
La società pone diversi quesiti:

  1. se il regime di detassazione  puo essere applicato ai benefit anche a favore degli amministratori che non percepiscono compensi,
  2. se i trattamenti estetici possono  rientrare nella detassazione  ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir e se la relativa Iva è detraibile in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972
  3. se i corsi di lingua siano anch'essi esclusi dalla base imponibile.

L'Agenzia ha fornito  le risposte seguenti:

  • riguardo al primo quesito,  si chiarisce  che " le previsioni di cui all'articolo 51, comma 2, si riferiscono a prestazioni, opere e servizi corrisposti ai dipendenti in natura o sotto forma di rimborso spese - in aggiunta alla retribuzione di lavoro dipendente ordinariamente tassata - esclusi dalla  determinazione del reddito in ragione della loro valenza sociale" e  per categorie omogenee di dipendenti. Secondo l'Agenzia  per il gruppo costituito dai tre membri del Consiglio di Amministrazione della società,  non sussiste il requisito  della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei tre amministratori solo  uno è retribuito per l'incarico.  La circostanza che i benefit siano corrisposti agli amministratori che non  percepiscono alcun compenso per l'incarico svolto, "porta a ritenere che gli stessi  assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere  assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir".
     
  •  Per quanto riguarda i trattamenti estetici, tali erogazioni non possono godere del regime di favore, in quanto non vi si riconoscono  finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto descritte  dall'art. 100 TUIR , quali possono essere i corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro. Mancando il requisito della rilevanza sociale, a tali benefit non si può applicare il regime di detassazione previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir. Anche sulla detraibilità dell'Iva, l'Agenzia rileva che, nel caso in esame, manca del tutto il requisito dell'inerenza non avendo i trattamenti estetici alcun rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'attività svolta dal soggetto( attività di consulenza giuridica)   e l'utilizzo del bene o servizio . In merito la Risposta cita la pronuncia di Cassazione  11 ottobre 2017, n. 23817,  in cui è stato affermato  che l'inerenza "(...)  secondo consolidati principi giurisprudenziali, anche di  matrice unionale,  deve essere intesa come strumentalità del bene stesso rispetto alla  specifica attività del soggetto passivo  (...) risultando tale beneficio vincolato  al fatto che l'imposta gravi su corrispettivi relativi a beni e servizi   impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta (...)  rispetto alla  specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata . 
  •  Possono rientrare , invece, tra i benefit in esame, i rimborsi dei corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori  al di fuori del circuito scolastico, vista la formulazione ad ampio raggio della  norma  (articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir), ricomprendendo tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga (circolare 5/E/2018).
     

Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 20/12/2019


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