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Dichiarazione omessa: gli intermediari possono sanarla entro il 2 marzo

Occorre prestare attenzione alla data dell’impegno per determinare le sanzioni. Infatti, in generale le dichiarazioni devono essere spedite entro 30 giorni dalla data dell’impegno.
L’art 7-bis del D.Lgs 241/97 prevede, in caso di tardiva trasmissione della dichiarazione dei redditi, una sanzione per l’intermediario.
La sanzione prevista è da 516 a 5.146 euro in caso di tardiva o omessa presentazione, dopo, ovviamente avere assunto l’impegno alla trasmissione.

Se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dimezzata ai sensi dell’art.7 comma 4-bis del D.Lgs. 472/97. Opera il cumulo giuridico per violazioni ripetute, per cui la sanzione è aumentata dal quarto al doppio. Attenzione va prestata però al fatto che l’Agenzia delle Entrate non condivide questa impostazione.
Le violazioni sono ravvedibili, tuttavia l’Agenzia delle Entrate, richiamando l’art 13 comma lettera c del D.Lgs 472/97, equipara la omessa presentazione alla omissione e quindi il ravvedimento deve essere effettuato entro il 02/03/2020, visto che la scadenza delle dichiarazioni sui redditi era fissata al 02/12/2019 e vengono previsti i 90 giorni per le dichiarazioni tardive.
Trattandosi di una fattispecie diversa, in quanto è il comportamento dell’intermediario da sanzionare e non la omessa presentazione della dichiarazione, già contestabile al contribuente, è da interrogarsi se si possa applicare un ravvedimento più lungo.
Ad ogni modo, la sanzione da corrispondere entro 90 giorni corrisponde a 51 euro per dichiarazione, senza cumulo giuridico, ed entro 30 giorni 25,50 euro.

Si ricorda che nella compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è 8924 e come anno bisogna indicare  il 2019.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 30/01/2020


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