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Bonus facciate e interventi di restauro: le regole per la detrazione

L’Agenzia delle Entrate, mediante due Risposte ad Interpelli (nn. 179 e 182 dell'11 giugno 2020, consultabili in allegato), ha riepilogato le regole per fruire dell’agevolazione prevista per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici (cd. Bonus Facciate).

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che la detrazione riguarda tutti i contribuenti (residenti e non residenti) nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto.

Inoltre, dal momento che si tratta di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Per quanto riguarda le regole generali per usufruire correttamente del Bonus Facciate, l’Agenzia ha ricordato che la relativa disciplina è contenuta nella Legge di Bilancio 2020 (nei commi da 219 a 224, dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n.160 ), riepilogando alcuni punti chiave, come di seguito meglio specificato:

  • si tratta di una detrazione dall'imposta per lavori di interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
  • gli interventi possono anche non essere di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma anche influenti dal punto di vista termico o interessare oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, purchè soddisfino determinati requisiti (meglio indicati in apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico);
  • gli interventi devono essere realizzati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali;
  • gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati in zona A o B (decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444) o in zone a queste assimilabili (ai sensi della normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali) sulla base di certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti;
  • i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio;
  • la misura della detrazione dall’imposta lorda prevista è pari al 90 per cento delle spese sostenute e documentate nel 2020;
  • ai fini dell'imputazione delle spese stesse si fa riferimento, per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
  • la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Da ultimo l’Agenzia ha ricordato che non è possibile cumulare le agevolazioni previste per gli interventi relativi al Bonus facciate e quelle per gli interventi di riqualificazione energetica, riguardanti l'involucro dell'edificio, o di recupero del patrimonio edilizio.


Fonte:
News del: 16/06/2020


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