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Beni in UE senza passaggio di proprietà: tenuta registro di carico e scarico

 L’articolo 50, comma 5, DL 331/1993 prevede l’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico per le movimentazioni di beni senza relativo passaggio della proprietà.
 Le operazioni intracomunitarie che coinvolgono due soggetti passivi Iva iscritti al Vies, stabiliti in diversi Stati membri, possono esser distinte in:
  • cessioni intracomunitarie di beni (operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 41, DL 331/1993)
  • prestazioni di servizi (operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972)
 In particolare, le cessioni di beni intra-UE possono beneficiare della non imponibilità IVA sopra richiamata al verificarsi di determinati requisiti: trasferimento della proprietà a titolo oneroso, status di soggetto passivo IVA del cessionario comunitario e prova della movimentazione dei beni dall'Italia verso l’altro Paese membro.
Movimentazione del bene senza passaggio della proprietà
 Esistono tuttavia operazioni commerciali che prevedono movimentazioni di determinati beni dall’impresa (in ingresso o in uscita) senza contestuale passaggio della proprietà: si pensi, a titolo esemplificativo, all’invio di materiale in conto visione, in conto lavorazione, in conto deposito, etc.
 Nelle descritte casistiche si avrà la movimentazione di un bene senza alcuna contestuale fatturazione (la merce resta di proprietà del soggetto che effettua il primo invio); in sede di controllo, per i beni non fatturati e non rinvenuti negli stabilimenti aziendali si potrebbero configurare contestazioni (presunzione di cessione e/o di acquisto di tali beni).
 Tale presunzione è superata quando vi sia la possibilità di dimostrare a che titolo tali beni siano stati movimentati “in ingresso” o “in uscita” dall’azienda, senza relativo passaggio di proprietà: per le operazioni nazionali, ad esempio, è sufficiente l’emissione del ddt con apposita causale (c/deposito, c/lavorazione, etc.).
In ambito comunitario occorre istituire apposito registro di scarico e scarico, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, DL 331/1993.
 Tale disposizione prevede che “i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
 Ipotizzando il caso di un prestatore IT (soggetto passivo IVA italiano) al quale viene commissionata una riparazione su un macchinario di proprietà di un committente DE (soggetto passivo IVA tedesco). L’operazione richiede la movimentazione del macchinario dalla Germania all’Italia.
 In occasione dell’arrivo del macchinario in Italia, il prestatore nazionale dovrà annotare l’arrivo del bene nel registro di carico/scarico, tenuto ai sensi dell’art. 50, co. 5 del DL 331/1993.
 Terminata la riparazione, il soggetto italiano procederà alla rispedizione del macchinario riparato al soggetto tedesco, emettendo una fattura fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter DPR 633/1972, con annotazione della dicitura “inversione contabile”, applicando l’imposta di bollo da 2 euro (se l’operazione supera i 77,47 euro); il prestatore, a questo punto, provvede a “scaricare” il bene dal registro di carico/scarico.
 Ricordiamo, infine, che il registro in argomento non è soggetto a vidimazione o bollatura preventiva.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/07/2020


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