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Contratto di espansione: novità sul contributo aggiuntivo CIG

 

L’articolo 26-quater del decreto Crescita n. 34/2019  ha introdotto , in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione che prevede la cassa integrazione all'80% per le ore di formazione svolte dai dipendenti. Interessa le aziende con organico superiore alle 1.000 unità (già rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.

 Consente anche di immettere  nuovo personale e di riqualificare il personale già in azienda. 

Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale; il contratto di espansione deve sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

 Con la circolare INPS di ieri n.98 2020 l'istituto fornisce le precise istruzioni sull'applicazione del trattamento di integrazione salariale connesso ai contratti di espansione, ma presenta anche una  importante novità rispetto alle prime indicazioni ministeriali in materia di contributo aggiuntivo dovuto.

Si ricorda che il contributo aggiuntivo previsto dall’articolo 5 del decreto 148 /2015  per la generalità degli ammortizzatori sociali puo essere in misura del 9%,12%, 15%. Per questo nuovo tipo di contratto di solidarietà con la circolare n. 16/2019 era  stato affermato che non era dovuto il contributo aggiuntivo  in quanto  ha la funzione di consentire alle aziende  un’attività di politica attiva (la riqualificazione professionale). Ora invece sulla base di nuove indicazioni ministeriali,   l'Inps precisa che anche il contratto di  espansione  è sottoposto al contributo aggiuntivo in quanto  va ricondotto alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 148/2015.

Tra le altre indicazioni da segnalare che :

  • sono applicabili le regole che governano la Cigs, con particolare riferimento ai lavoratori beneficiari nonché all’applicazione del contributo addizionale e della operatività del termine decadenziale per il pagamento dei trattamenti di cui rispettivamente agli articoli 1, 5 e 7 del D.lgs n. 148/2015.Con riferimento ai lavoratori destinatari, restano quindi esclusi dall’intervento di Cigs:i dirigentii lavoratori a domicilio;gli apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionalizzante e devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
  • l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, che - in deroga a limiti di durata ordinari  non è conteggiabile nel quinquennio di riferimento.
  •  le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Fonte: Inps
News del: 04/09/2020


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