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Contributi welfare tassabili per l'ente bilaterale

Nella risoluzione 54 del 24.9.2020 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale  previsto per i contributi versati all'ente bilaterale di categoria e per le eventuali prestazioni da questo erogate ai lavoratori delle aziende aderenti.

 Il caso analizzato riguardava un ente bilaterale sottoscritto tra le associazioni datoriali  fiurmatarie di un CCNL con le relative  organizzazioni sindacali . L'Ente può programmare epromuovere a favore dei dipendenti:

  • iniziative di welfare, quali ad esempio: stipula di polizze assicurative per"premorienza" e "long term care" (LTC), integrazione del reddito in caso di congediparentali maternità/paternità, premialità scolastiche, ecc.;
  • interventi di sostegno economico nel quadro di eventuali accordi aziendali di
  • incentivazione all'esodo per specifiche figure professionali, che possano anche favorirepercorsi di ricambio generazionale, con particolare riguardo ai lavoratori divenutiinidonei;
  • formazione per qualificazione o riqualificazione professionale, ove nonfinanziabile da fondi interprofessionali;
  • formazione, ricerche, indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
  • formazione, iniziative, ricerche, indagini in materia di pari opportunità, violenzadi genere e molestie nei luoghi di lavoro;
  • ogni altra attività individuata dalle fonti istitutive negli accordi di rinnovo delCCNL o deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

Nel quesito viene specificato che lo Statuto e il regolamento dell'Ente non comprendono alcuna previsione che qualifichi i lavoratori dipendenti come "aderenti" o "iscritti", ovvero portatori di un diritto a fruire di particolari prestazioni/servizi. Inoltre vene specificato che la contribuzione all'Ente non attribuisce ai lavoratori un diritto ad una prestazione certa. 

La contribuzione all'Ente a carico delle società viene  determinata convenzionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la "forza media" del trimestre dicompetenza..l'ente evidenzia quindi l'assenza di un qualsiasi collegamento certo tra "teste" dei lavori presenti in azienda nel suddetto trimestre e "teste" dei possibili  beneficiari  delle future prestazioni Per questo  la  società ritiene che i contributi versati all'Ente in esame non costituiscano reddito per il lavoratore dipendente e, pertanto, non siano assoggettabili a ritenuta in qualità di sostituto d'imposta.

Per quanto riguarda, invece, l'erogazione delle prestazioni da parte dell'Ente ai dipendenti o ai loro familiari, al fine di verificare la non imponibilità la società ritiene che sia necessario verificare se le prestazioni rientrano o meno nellefattispecie escluse dal reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2,del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)

Il parere dell'Agenzia delle entrate sulla soluzione prospettata è positivo . 

Infatti si ribadisce che: "Nel caso in esame,  non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti e, pertanto, i predetti contributi non costituiscono reddito ai sensi del comma 1, dell'articolo 51 del Tuir. "

Per quanto concerne, inoltre  il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l'agenzia afferma che come già precisato " esso deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.  " Sottolinea inoltre che non c'è collegamento tra i due regimi fiscali  cioè non è rilevante per la tassabilita delle prestazioni il fatto che "i contributi versati dal datore di lavoro non siano stati assoggettati a tassazione quali redditi di lavoro dipendente".


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 29/09/2020


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