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Diffida accertativa: novità del decreto Semplificazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 6 del 5 ottobre 2020, di chiarimenti sulla diffida accertativa, istituto recentemente modificato dall’articolo 12-bis del Decreto Legge n. 76/2020 (Semplificazione e Innovazione)  (convertito con la legge n. 120/2020).

L’INL ricorda  ai propri ispettori che tutta la nuova disciplina  si applica solo alle diffide accertative non ancora notificate alla data di entrata in vigore (15 settembre 2020 ). 

Per i provvedimenti già notificati invece  si continua ad applicare la  disciplina previgente  definita nel Decreto Legislativo n. 124/2004. Questo vale anche per la presentazione e decisione dei ricorsi da parte del Comitato per i rapporti di lavoro .

Questo il nuovo testo normativo aggiornato:

Art. 12 Diffida accertativa per crediti patrimoniali 

1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. 2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo

Le indicazioni della circolare 6  riguardano principalmente gli aspetti  seguenti ;

  • Nei casi di appalto o di  somministrazione di manodopera  la diffida accertativa puo riguardare sia  il datore di lavoro che il responsabile solidale. Per il alvoro è possibile dunque rivolgersi ad entrambi per vedere sofdisfatto il titolo esecutivo. La notificazione della diffida resta valida anche se è in corso un accertamento  sulla legittimità dell' esternalizzazione del lavoro.
  • Sulle procedure di conciliazione  si conferma la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, durante i quali il provvedimento è sospeso . Lispettorato consiglia di convocare p  nei casi di esternalizzazione anche il soggetto obbligato che non ne abbia fatto domanda per permettergli di siglare un eventuale accordo  che potrà avere effetti su tutte le parti in causa . Precisa inoltre che "nell’ipotesi in cui l’accordo venga siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, la diffida accertativa perderà efficacia soltanto nei suoi confronti mentre acquisterà valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all’accordo di conciliazione. Il lavoratore potrà quindi attivarsi per l’esecuzione dell’accordo (ove lo stesso non sia rispettato) ai sensi dell’art. 11, comma 3 bis, del d.lgs. n. 124/2004 – secondo cui “il verbale (...) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata” – ovvero mettere in esecuzione la diffida accertativa nei confronti della parte che non abbia aderito alla conciliazione. Resta ferma la possibilità per quest’ultima, anche successivamente alla conciliazione, di poterne profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c."
  • Il tentativo di conciliazione avviene nelle forme della conciliazione monocratica e la convocazione puo essere effettuata anche oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica della evidenziando che fino alla conclusione della procedura il provvedimento non  titolo esecutivo.
  • Nelle conciliazioni  come nelle  dovrebbero sempre trovare posto  rinuncie parziali di ciascuna delle parti alle proprie richieste iniziali  
  • La quantificazione dei contributi dovuti  deve sempre essere basata sugli importi accertati e oggetto di diffida.

Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro
News del: 08/10/2020


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