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Condominio: Decreto Agosto e novità su quorum assembleare e videoconferenza

L’art 63 rubricato "Semplificazione procedimenti assemblee condominiali" del Decreto 104/2020 oramai noto come Decreto Agosto ha previsto semplificazioni in materia di deliberazioni condominiali.

In particolare, quando le delibere hanno ad oggetto:

  • l’approvazione di interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e relativi finanziamenti
  • decisioni per usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previsti dal Decreto Rilancio

sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Il comma 1 dell’art 63 introduce il comma 9 bis nell’art 119 del Decreto Rilancio con cui si prevede che le delibere di approvazione attinenti i temi contemplati nell'articolo vengano prese con una maggioranza semplificata sopra descritta.

Il comma 1-bis inserito invece nel corso dell’esame in Senato apporta anche modifiche all’art 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 

In particolare aggiunge un comma consentendo anche se non previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, di partecipare alla assemblea per videoconferenza.

In questo caso il verbale della assemblea, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e ai condomini, con le stesse formalità previste per l’assemblea. 

La novità consiste appunto in una modifica del terzo comma dell’art 66 stabilendo che l’avviso di convocazione debba contenere:

  • nel caso di assemblea in video conferenza l’indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si svolge la riunione
  • data e ora della videoriunione

È bene precisare che secondo quanto riporta il dossier al decreto,  nulla è previsto nella novità normativa in merito a:

  • quorum assembleare costitutivo e deliberativo delle assemblee virtuali (aspetto essenziale per la validità delle delibere stesse)
  • modalità tecniche da adottare per consentire la partecipazione del condomino da remoto
  • nè indicazioni su una disciplina specifica per garantire la tutela dei dati personali.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/10/2020


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