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Imposta sostitutiva: spetta per i premi risultato con obiettivo incerto poi raggiunto

Spetta una tassazione agevolata con imposta sostitutiva dell’IRPEF e aliquota al 10% quando il premio di risultato è incerto e poi viene raggiunto.

L’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 550 del 18 novembre specifica che, avendo le società assicuratrici a disposizione strumenti di analisi e indicatori ampiamente affidabili atti a valutare l'andamento dei risultati economici conseguiti fino a un determinato momento possano elaborare proiezioni di risultato molto attendibili. Perciò, nel caso di specie essa ritiene che la società sostituto di imposta abbia operato correttamente nell’applicare l’imposta ordinaria.

La compagnia assicuratrice ha applicato l'imposta ordinaria poichè ha ritenuto che alla stipula del contratto il risultato da raggiungere fosse chiaro.

L'istante invece ritiene il contrario.

Dipendente di una compagnia di assicurazioni egli riporta che l’art 39 del contratto da lui sottoscritto in data 1° ottobre 2019 individua nella somma dell’utile di due società appartenenti al gruppo il parametro per misurare l’obiettivo di redditività da raggiungere nel 2019 per poter erogare il premio di produttività variabile e la conseguente applicazione del beneficio fiscale previsto dall’art 1 commi 182 e seguenti della legge di stabilità 2016.

Il premio erogato nella busta paga di luglio 2020 è stato tassato dal sostituto di imposta in modo ordinario e l’istante domanda se sia un comportamento corretto. 

Secondo la sua soluzione interpretativa, alla stipula del contratto le aziende suddette conoscevano solo i dati del primo semestre 2019, dati che peraltro erano molto al di sotto di quelli del 2018. Esse avrebbero potuto ipotizzare un incremento degli utili solo immagginando che il valore del primo semestre si sarebbe raddoppiato superando così l’utile del 2018.

Per tali considerazioni egli ritiene che il risultato raggiunto fosse all'atto della firma incerto dando diritto poi all'applicazione della agevolazione in commento.

L'agenzia non concorda per i seguenti motivi.

Essa ricorda che secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n 36/E del 2020 “il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi” 

Per avere il regime agevolato deve essere verificato un incremento di uno degli obiettivi, occorre un risultato incrementale. rispetto al precedente. Nel caso in esame, secondo l'agenzia, le valutazioni del sostituto d’imposta sull’incertezza dell’obiettivo incrementale si ritengono attendibili, emergendo dopo nove mesi di attività delle società del gruppo.

L'agenzia aggiunge inoltre che sempre secondo lo stesso documento di prassi , è demandata al sostituto d'imposta la verifica e la legittimazione circa l'effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata e pertanto in tale contesto l'eventuale rettifica di valutazione dovrebbe presumibilmente fondarsi su valutazioni di fatto che non attengono all'ambito applicativo dell'istituto dell'interpello.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/11/2020


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