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Verbale di conciliazione per mancato passaggio a società infragruppo: chiarimenti

Con la risposta a interpello n. 578 del 10 dicembre 2020 l'Agenzia fornisce chiarimenti su un caso di emolumenti erogati a favore di un lavoratore non residente a seguito di verbale di conciliazione in sede sindacale, a seguito di mancata assunzione in una società del gruppo.

Il quesito era posto da una società per azioni  per conferma sulla  tassazione da applicare alla somma riconosciuta nel 2019 a una persona fisica  non residente a seguito della mancata stipula di un contratto di lavoro, secondo accordi intercorsi tra la Società e il percipiente  nel 2016.  La società,    nel corso della riorganizzazione del gruppo   in cui il dirigente veniva  licenziato  da altra società per GMO, aveva concordato con il lavoratore  "al realizzarsi di specifiche ipotesi  la possibile offerta  di un nuovo  contratto di lavoro, nella società Alfa S.p.A. o in altra società del gruppo, disciplinato dalla normativa italiana , con una RAL predeterminata e un'anzianità riconosciuta, coerente con la professionalità del dirigente  del sig. X all'interno del gruppo  o, in caso di impossibilità  a riconoscere un importo complessivo lordo predeterminato "a titolo di penale per l'inadempimento di obbligo di  facere". 

Tale importo è stato calcolato sulla base della retribuzione mensile media e del numero di mensilità riconosciute dalla prassi in occasione di controversie risolte in sede arbitrale. 

 Entrambe le opzioni erano subordinate alla specifica richiesta di  attuazione dell'obbligazione, espressa per iscritto, e alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione . Dopo la sottoscrizione del verbale  di conciliazione   in cui il sig. X dichiarava "di essere integralmente soddisfatto rispetto alle obbligazioni  la società  ha erogato nel mese di aprile  l'importo prestabilito al netto della ritenuta a titolo d'imposta del 30%, in base   al suo status di non residente nel territorio italiano ai fini fiscali. 

La Società specifica che non era stata  richiesta l'applicazione di alcuna convenzione contro le doppie imposizioni. 

Secondo la societa  il diritto alla percezione di tali somme non trae origine da un rapporto "avente per oggetto una prestazione di lavoro", né gli importi sono erogati  dalla Società "in relazione al rapporto di lavoro", ma, al contrario, ciò avviene proprio per l'assenza di tale rapporto.. Tale previsione  porterebbe, ad inquadrare il corrispettivo erogato nell'alveo dei redditi diversi e, in particolare    quelli derivanti "dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o  permettere" di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) del T.U.I.R.

La risposta dell'Agenzia è negativa  .  L'agenzia ritiene  infatti che gli importi erogati vadano ricondotti nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, in quanto collegati l'impegno assunto dalla società Alfa in ragione del pregresso rapporto di lavoro del soggetto con un'altra impresa nel gruppo   In particolare depongono in questo senso gli impegni assunti  nella  transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro  con la società, all'epoca della transazione, appartenente al Gruppo e anche le modalità di determinazione dell'importo stabilito che facevano riferimento alla retribuzione e  all'anzianità del dirigente  all'interno del gruppo.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 14/12/2020


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