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Rimborso contributi volontari non esente per il datore

Gli emolumenti corrisposti periodicamente dal datore di lavoro al dipendente a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti volontariamente, non possono essere esclusi dalla tassazione del reddito  complessivo. Resta possibile  per il lavoratore portarli a detrazione. 

Questo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 3 del 5 gennaio 2021 in merito alla tassazione del rimborso, da parte del datore di lavoro, di contributi volontari del dipendente nell'ambito di un accordo di  secondo livello per esodo anticipato. 

Più in dettaglio, il quesito dell'azienda riguardava la corretta modalità di tassazione degli importi versati dal datore di lavoro ai dipendenti come rimborso della contribuzione volontaria. Tali somme rientravano in un contratto collettivo provinciale di lavoro  adottato, in via sperimentale, per  favorire il ricambio del personale. Sono interessati i lavoratori con meno di due anni alla maturazione dei requisiti di pensione, attraverso una riduzione di orario di lavoro, e contestuale stanziamento di risorse destinate al rimborso della contribuzione volontaria  per questi lavoratori, come incentivo  all' esodo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997. 

Il rimborso è periodico, nel senso che il dipendente lo può chiedere ogni volta che sostiene la spesa,  ragion per cui il contribuente  considera che non rappresenti un provento conseguito in sostituzione del reddito, un risarcimento del danno o un arricchimento per il lavoratore,  ma ha la funzione di mantenere invariata la copertura previdenziale del dipendente. Si dovrebbe considerare, secondo il richiedente, non riconducibile all'articolo 51,primo comma, del TUIR. 

In subordine,  nell'interpello veniva  proposta l'applicazione del regime agevolato per il welfare aziendale (articolo 51, comma 2, lettera f),del TUIR atteso che lo strumento contrattuale si rivolge ad un  gruppo omogeneo di dipendenti, mirando ad incentivare il ricambio generazionale e l'assunzione di giovani.

L'Agenzia non concorda con alcuna delle due soluzioni prospettate dal datore di lavoro e ricorda che:

  • i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del TUIR sono determinati in base al principio di onnicomprensività, previsto dal successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte  le somme e i valori che il dipendente percepisce, anche da terzi, nel periodo d'imposta, a qualunque titolo ed anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Inoltre  la lett. h), comma 2, dell'articolo 51, prevede che se è vero che "non concorrono a formare il reddito «le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10   e alle condizioni ivi previste» ,  tale disposizione, non contempla il "rimborso" dei contributi da   parte del datore di lavoro di oneri sostenuti direttamente dal dipendente." Infatti la ratio della norma è evitare al lavoratore di dovere presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili a fronte di contributi trattenuti dal datore di lavoro.
  • infine riguardo la tassazione agevolata  ex articolo 51,comma 2, lettera. f), l'Agenzia ricorda che per essere applicabile devono ricorrere le seguenti condizioni: 

1. le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; 

2. tali opere e servizi devono perseguire «specifiche finalità di educazione,istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto» ,  

situazioni che non sono applicabili al caso esposto.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 11/01/2021


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