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Anche le mance costituiscono reddito imponibile da lavoro dipendente

Il diritto tributario costituisce uno stato del diritto in continuo divenire, e talvolta errate valutazioni da parte del pubblico non tecnico sono figlie della stratificazione normativa.

Prima della riforma del 2004, il reddito da lavoro dipendente era semplificabile nel salario percepito; oggi, con l’attuale formulazione dell’articolo 51 comma 1 e 2 del TUIR, vige il principio dell’onnicomprensività di questa tipologia reddituale.

La regola generale è quella stabilita al comma 1 dell’articolo 51 del TUIR: “il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”; al comma 2 sono elencate le sole eccezioni alla regola generale.

Appare evidente come anche le erogazioni liberali, percepite nel contesto del lavoro dipendente, costituiscono reddito imponibile della medesima tipologia.

L’ordinanza numero 26510 della Corte di Cassazione, del 30 settembre 2021, si occupa però di un caso particolare: delle mance percepite durante l’espletamento dell’attività lavorativa subordinata.

Le mance costituiscono, per tutta evidenza, delle erogazioni liberali; e, se fossero erogate dal datore di lavoro, non ci sarebbero perplessità in relazione alla loro imponibilità, dato che la situazione è chiaramente disciplinata dal TUIR.

La particolarità della fattispecie discende dal fatto che l’erogazione liberale, in questo caso, viene erogata da un soggetto diverso dal datore di lavoro: dai clienti.

Come correttamente fa notare la Corte, lo stesso articolo 51 del TUIR, alla lettera i) del comma 2 in un certo senso tratta la questione, prevedendo una specifica franchigia del 25% per le mance percepite dai croupier nelle sale da gioco durante l’espletamento della loro attività lavorativa, confermando, così, indirettamente, l’imponibilità del restante 75%, nel loro caso.

Gli altri lavoratori dipendenti, invece, in conseguenza del fatto che non sono elencati, insieme ai croupier, alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR (e in nessun altro punto del medesimo comma), non potranno godere della medesima franchigia di non imponibilità; quindi, per loro, le mance percepite sono imponibili per intero, in quantol’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo affidamento”.

Al di là della specifica fattispecie rappresentata dalle mance, l’ordinanza pone il punto su una questione più generale: “il nesso di derivazione delle somme che comunque promanino dal rapporto di lavoro ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la totale imponibilità, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste”.

Ciò che la Corte vuole puntualizzare è che il principio dell’onnicomprensività del lavoro dipendente deve essere inteso nel modo più esteso possibile, facendo rientrare all’interno del perimetro dell’imponibilità tutti quei benefit, di qualsiasi ordine e natura, percepiti in modo diretto (erogati dal datore di lavoro) o indiretto (erogati da altri) in conseguenza dell’espletamento dell’attività lavorativa dipendente, con il solo limite delle esclusioni o delle deroghe espressamente previste dalla legge.

Questo modo di intendere l’onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, in qualche modo rappresenta una inversione della comune percezione dell’argomento: il punto non è più quale benefit, oltre al salario, costituisce reddito imponibile, ma piuttosto quali non lo costituiscono, perché, come regola generale, salvo le eccezioni previste, lo costituiscono tutti.


Fonte: Corte di Cassazione
News del: 05/10/2021


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