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Detassazione Cassa Covid: chiarimenti dall'Agenzia

Nella risposta a Interpello n. 366 del 4 luglio 2023 l'agenzia delle Entrate ha chiarito i limiti della detassazione dei  contributi e trattamenti di integrazione guadagni  erogati a seguito dell'emergenza COVID 19.

Nell'interpello l'impresa istante  chiedeva di valutare  se le due misure agevolative (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga  e  finanziamenti  bancari  assistiti  da  garanzia  dello  Stato),  fruite  a  seguito  dello  stato di emergenza pandemica, rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del  regime di detassazione. generale COVID­19 introdotta dall'articolo 10­bis del Decreto Legge n. 137 del 2020 .

In particolare osservava che  la norma è applicabile indipendentemente dalla modalità di contabilizzazione, quindi anche nel caso in cui il costo e/o il debito ridotto (o azzerato), e il corrispondente   contributo in conto esercizio, non siano stati rilevati in contabilitàÍž

Sosteneva inoltre che la CIG straordinaria COVID­19,  rappresenta un aiuto, oltre che   per i dipendenti, anche per le imprese, dunque idoneo a soddisfare i requisiti del citato  articolo 10­bis in quanto ha «consentito al   datore di lavoro di poter estinguere in maniera satisfattiva l'obbligazione del pagamento

dei salari nei confronti dei dipendenti, facendo venir meno la necessità di rilevare un  debito correlato al pagamento dei salari e degli stipendi dei dipendenti nel corso del  periodo emergenziale».

ln conclusione  considerava che  gli  aiuti  fruiti,  entrambi  erogati  attraverso  ''la  riduzione  di  un  costo'', grazie all'intervento statale,  possano  essere  oggetto  di detassazione ai fini IRES e IRAP, da attuare  indicando di un importo corrispondente al valore dei rispettivi aiuti , nonostante  gli  stessi  non  siano  stati  erogati  mediante  accredito  su  conto corrente  e non siano stati contabilizzati a conto economico. 

Detassazione risparmi per Cassa COVID e finanziamenti agevolati 

Il parere dell'Agenzia sulla soluzione proposta è negativo

Viene precisato che   l'articolo 10­bis del decreto ­legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori),  convertito, con modificazioni,  dalla legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  ha  previsto che  «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito  dell'emergenza epidemiologica da COVID­19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile  ai fini delle imposte suir edditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale    sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Si tratta dunque,  per i ''contributi'' e ''indennità'' di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale ,  di un regime generalizzato di irrilevanza  fiscale ai fini delle  imposte, in favore di tutti i soggetti esercenti impresa, arte o   professione, nonché dei lavoratori autonomi.

L'agenzia sottolinea che nel  rispetto  dello  spirito  della  norma,  deve  trattarsi  in  ogni  caso  di   sostegni economici strettamente connessi all'emergenza  e, come richiesto  espressamente dal citato articolo 10bis, «diversi da quelli esistenti prima della medesima   emergenza».

Inoltre la ratio della detassazione secondo le Entrate era di evitare in via generalizzata che gli  effetti positivi derivanti dall'erogazione dei contributi  COVID­19  ­  venissero  depotenziati dall'incidenza della   tassazione.   

Quindi  è  presupposto imprescindibile, la circostanza che  al soggetto  destinatario sia assegnato un beneficio che comporti :

  • un ''vantaggio economico'' effettivo e quantificabile ­ che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità''  ­ , come ad esempio  una integrazione di ricavi oppure
  •  in una partecipazione (totale  o  parziale)  al  sostenimento  di  determinati  costi ,  purché  rimasti  ''a  carico''  dal soggetto beneficiario.

Nel caso di specie invece   il fatto che la Cassa integrazione  ­ ponesse  a  carico  dell'INPS la  retribuzione  del lavoratore   non  rappresenta un ''contributo in conto esercizio'' dell'impresa inteso in senso tecnico come   ''ristoro'' di costi sostenuti ma un mancato costo sul quale l'applicazione dell'articolo 10­bis genererebbe un effetto  agevolativo ''ulteriore'' rispetto a quello alla base della ratio della norma 

Analoghe  considerazioni  possono  essere  svolta sulla   seconda   misura agevolativa oggetto del quesito , l'articolo 1 del decreto legge n. 23 del   2020,  finalizzata ad agevolare l'accesso a finanziamenti,  garantitoial 100 per cento dallo Stato:  in questo caso  l'imprenditore  interessato deve sostenere un costo comprensivo di interessi, commissioni   ecc.,   che  già  nasce  decurtato  dagli  oneri   che ordinariamente  sarebbero sostenuti dall'imprenditore.

Di conseguenza,  l'applicazione  anche dell'articolo  10­bis  genererebbe  a  beneficio dell'impresa un effetto agevolativo  ulteriore .

Nessuna  delle due misure agevolative sopra descritte,  dunque  rientra nell'ambito di applicazione del regime di detassazione dei ''contributi  Covid­19'', in quanto manca il presupposto oggettivo, vale a dire l'erogazione di un ''contributo'' a  riduzione del ''costo sostenuto'' dalla società.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 10/07/2023


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